Rinuncia al ricorso per sopravvenuta sostituzione della custodia cautelare e sanzione pecuniaria (Cass. pen. Sez. 3 n. 14874 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente formalizzata dal difensore con atto sottoscritto e pervenuto via PEC, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende deve essere inflitta anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., ivi compreso il caso di rinuncia all’impugnazione, trattandosi di causa riconducibile alla volontà e quindi alla colpa del ricorrente.

Il Fatto

Con ordinanza del 4 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia applicava nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Brescia, investito dell’istanza di riesame, rigettava l’impugnazione con ordinanza dell’11 novembre 2025, avverso la quale il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza della legge penale in relazione all’utilizzabilità delle chat acquisite mediante la piattaforma Sky-ECC, con riferimento alle modalità di acquisizione dei c.d. dati freddi da parte dell’autorità giudiziaria straniera.

Nelle more del giudizio di legittimità, l’indagato veniva ammesso agli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, e il difensore depositava rituale atto di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente verificato la validità formale della rinuncia, sottoscritta dal difensore e pervenuta via PEC in data 10 marzo 2026, e ne ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., poiché la rinuncia all’impugnazione costituisce causa tipica di inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità è stata pertanto pronunciata senza alcun esame del merito delle doglianze difensive relative alla utilizzabilità delle conversazioni acquisite all’estero, questione che la Corte ha evidentemente ritenuto assorbita dalla sopravvenuta manifestazione di volontà del ricorrente.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità: la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende deve essere disposta non solo nell’ipotesi di inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche quando l’inammissibilità sia pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., come nel caso di rinuncia. Tale soluzione si giustifica perché l’inammissibilità dipende da una scelta volontaria del ricorrente, riconducibile alla sua colpa processuale, e trova fondamento anche nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte ha osservato come il venir meno dell’interesse concreto e attuale al ricorso, dichiarato nell’atto di rinuncia, discendesse dalla sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. Trattandosi di sopravvenienza derivante da una valutazione squisitamente soggettiva dell’interessato, tanto più giustificata appariva l’applicazione della sanzione pecuniaria, atteso che l’adeguatezza della misura cautelare non era stata oggetto di alcuna censura nel ricorso originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *