Omicidio tentato e prognosi postuma ex ante (Cass. pen. Sez. 1 n. 13734 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio tentato, l’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni dell’imputato, va condotto valutando l’idoneità dell’azione con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’agente, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. Tale criterio della prognosi postuma resta insensibile agli effetti realmente raggiunti: la mancata produzione di conseguenze lesive, o l’evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, non esclude la volontà di uccidere ove l’azione sia stata idonea a cagionare la morte. La condotta priva di efficacia causale rispetto all’evento morte, verificatosi in ragione di altra condotta autonoma e indipendente, esprime comunque un proprio disvalore in termini di tentativo, essendo espressiva di una voluntas necandi che non si è tradotta nel risultato cui era diretta.
Il Fatto
Il provvedimento origina da un’aggressione in cui due giovani erano stati feriti da un fendente al torace sferrato dal padre del ricorrente, mentre quest’ultimo partecipava all’azione. Uno dei due feriti era poi deceduto. Alla base della vicenda vi era una truffa aggravata commessa dal ricorrente, il cui provento non era stato conferito all’organizzazione criminale di appartenenza, determinando la reazione di alcuni sodali che lo avevano affrontato.
Nel corso della colluttazione, il ricorrente si poneva alla guida dell’auto degli aggressori in fuga, inseguendoli e investendo uno di essi, già ferito dal padre, ripassando con il veicolo sul corpo della vittima. Il Tribunale del riesame riteneva la condotta riconducibile al tentato omicidio, escludendo il concorso del ricorrente nel delitto di omicidio consumato ascrivibile unicamente all’uso del coltello da parte del padre. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, pur rilevando profili di inammissibilità nel primo motivo, laddove si indirizzava contro la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito senza confrontarsi con le dichiarazioni dei testimoni e con la relazione medica preliminare, che spiegava l’assenza di lesioni riscontrate.
Quanto alla sussistenza del dolo omicidiario, la Corte ha richiamato il principio per cui l’idoneità dell’azione va apprezzata in concreto con una prognosi formulata “ex post” ma cristallizzata alla situazione “ex ante”, ribadendo che il criterio della prognosi postuma resta insensibile agli effetti realmente raggiunti. Il richiamo al precedente di Sez. 1 n. 11928 del 2019 e alla giurisprudenza successiva conferma che la mancata produzione dell’evento per cause indipendenti non esclude la volontà omicidiaria, come nel caso della mancata esplosione di ulteriori colpi d’arma da fuoco (Sez. 1 n. 32891 del 2025).
Nel caso di specie, la condotta del ricorrente — postosi all’inseguimento degli aggressori e avendo lanciato l’autovettura contro la vittima, sul cui corpo era poi ripassato — è stata correttamente valutata dal Tribunale come idonea a cagionare la morte e sorretta dall’elemento soggettivo del dolo diretto. La Corte ha inoltre escluso che la condotta potesse qualificarsi in termini di dolo eventuale, incompatibile con la struttura del tentativo.
Quanto alla mancata efficacia causale rispetto all’evento morte, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta del padre, costituendo azione autonoma e indipendente con proprio disvalore, non assorbe quella del ricorrente, che esprime comunque una voluntas necandi penalmente rilevante ai sensi dell’art. 56 cod. pen. In relazione al secondo motivo, concernente la scelta della misura cautelare, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato il profilo soggettivo, i precedenti e l’inserimento in un contesto di stabile devianza, escludendo l’idoneità degli arresti domiciliari.
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Nota della Redazione
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