Estinzione dell’appello contabile per mancata rinnovazione della notifica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 20 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’ordine del Presidente di rinnovare la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza va eseguito nel termine perentorio assegnato. Se l’ordine resta ineseguito, il collegio dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, comma 1, e 182, comma 6, c.g.c. L’estinzione del gravame comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo il criterio dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
Un soggetto già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato la domanda di attribuzione, nella quota A, dell’indennità integrativa speciale calcolata sull’intero importo maturato alle date del 31.12.1992, 31.12.1994 e 31.12.1995. Il ricorrente contestava il calcolo operato dall’Istituto previdenziale nei limiti dell’80%, che aveva trattato l’indennità come voce stipendiale.
L’appellante deduceva la violazione delle disposizioni che regolano il computo dell’indennità e contestava la regolamentazione delle spese. All’udienza del 23 maggio 2024 il Presidente, constatata la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza e la mancata costituzione della parte appellata, disponeva, ai sensi dell’art. 182, comma 3, c.g.c., la fissazione di nuova udienza, ordinando all’appellante di notificare l’ordinanza a verbale nel termine perentorio di quarantacinque giorni liberi.
La Motivazione della Corte
All’udienza di discussione il Collegio rileva la mancata esecuzione dell’ordine presidenziale di rinnovazione del decreto di fissazione dell’udienza e la mancata comparizione dei difensori dell’appellante. La parte appellata non risulta costituita.
La Corte esamina preliminarmente la sussistenza delle condizioni di estinzione previste dall’art. 182, comma 6, c.g.c., secondo cui, se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111.
Richiama quindi l’art. 111, comma 1, c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico per effetto del richiamo contenuto nell’art. 7, comma 1, c.g.c. La norma prevede l’estinzione del processo, oltre che in caso di rinuncia agli atti, qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice autorizzato a fissarlo.
Nel caso di specie l’appellante non ha adempiuto all’ordine di rinnovo della notifica disposto con ordinanza a verbale. Ne deriva la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio di gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Nota della Redazione
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