Appello del P.M. e copia delle censure della parte civile (Cass. pen. Sez. II n. 31837 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di proscioglimento pronunciate prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono appellabili dal pubblico ministero anche quando riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo novellato. In assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum impone di applicare il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza, quando sorge il diritto all’impugnazione. È ammissibile l’appello del pubblico ministero che riporti testualmente e per esteso le censure formulate dalla parte civile nella richiesta ex art. 572 cod. proc. pen.: la fonte dello scritto è irrilevante ai fini della specificità dei motivi. È inammissibile per genericità il ricorso che critichi una sola delle rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
La corte di appello, accogliendo gli appelli del pubblico ministero e della parte civile, ha riformato la sentenza di proscioglimento dal reato di appropriazione indebita pronunciata dal tribunale, condannando gli imputati alla pena e al risarcimento del danno in separata sede. Gli imputati avevano proposto appello subordinato; uno di essi ha poi rinunciato all’impugnazione, con declaratoria di inammissibilità.
Avverso la condanna il solo imputato non rinunciante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, l’errata applicazione dell’art. 120 cod. pen. in relazione all’art. 646 cod. pen. e il travisamento della prova. La questione centrale riguarda l’appellabilità della sentenza di proscioglimento da parte della pubblica accusa e il requisito di specificità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo temporale. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 1° giugno 2022 e l’appello è stato presentato il 13 giugno 2022. Poiché la legge n. 114/2024 è entrata in vigore solo il 25 agosto 2024 e manca una disciplina transitoria, opera il principio del tempus regit actum. Il regime impugnatorio applicabile è dunque quello vigente al momento della pronuncia, quando è sorto il diritto all’impugnazione.
Su questo rilievo la Corte richiama il principio affermato da Sez. V n. 6984 del 05.02.2025: le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024 restano appellabili dal pubblico ministero anche per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dalla novella. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.
La Corte esamina poi il secondo profilo del medesimo motivo, relativo all’appello del pubblico ministero costruito per relationem sull’atto della parte civile. Richiamando Sez. III n. 15205 del 15.11.2019 e Sez. VI n. 48468 del 14.11.2023, rileva che è ammissibile l’appello della pubblica accusa che trascriva testualmente e per esteso le censure della parte civile: ai fini della specificità dei motivi è irrilevante la fonte dello scritto.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la titolarità del potere di querela, sono invece generici. La difesa censura l’assunto temporale sull’erronea titolarità aziendale dello stabilimento, ma non si confronta con l’argomento autonomo della corte territoriale, secondo cui il diritto di querela per l’appropriazione indebita spetta anche al soggetto diverso dal proprietario che, detenendo legittimamente la cosa, ne abbia fatto consegna a chi se ne è appropriato.
Tale argomento è autonomo e sufficiente a reggere la decisione. Il ricorso che critichi una sola delle rationes decidendi incorre nel vizio di aspecificità che conduce all’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato da Sez. IV n. 19364 del 14.03.2024 e da Sez. III n. 2754 del 06.12.2017. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, per mancanza di effettiva attività processuale a tutela dell’interesse risarcitorio, secondo Sez. Un. n. 877 del 14.07.2022 e Sez. IV n. 36535 del 15.09.2021.
Nota della Redazione
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