Ricorso inammissibile se reitera motivi e rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 10322 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi sulla mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, omettendo una critica argomentata della sentenza impugnata. È altresì inammissibile il motivo che tenda ad ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata dai giudici di merito, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione la c.d. “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, Sezione distaccata di Taranto. La decisione di secondo grado aveva confermato la condanna, ritenendo che l’imputato, in qualità di amministratore della società di famiglia, non potesse essere all’oscuro della gestione societaria e dei rapporti economici conseguenti agli ordinativi effettuati nell’interesse della ditta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. Il primo motivo, relativo alla dedotta inosservanza di norme processuali per l’omessa lettura del dispositivo in presenza del difensore, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché dagli atti processuali risulta per tabulas che il dispositivo è stato letto e depositato in udienza. Lo stesso motivo è stato altresì dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto volto ad ottenere enunciati di principio privi di effetti concreti per il ricorrente.
Il secondo motivo, concernente la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è stato ritenuto non formulato nei termini consentiti in sede di legittimità. La Corte ha osservato che il motivo si risolveva nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, risultando pertanto non specifico e solo apparente, in quanto privo di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre precisato che la doglianza mirava ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello. I giudici di merito avevano, infatti, esplicitato in modo congruo le ragioni del proprio convincimento. A tal fine, la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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