Confisca di prevenzione: dopo l’annullamento in Cassazione il termine di 18 mesi riparte da zero (Cass. pen. Sez. VI n. 12517 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi entro cui deve intervenire, ex art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la decisione della Corte di appello, nel giudizio di rinvio instaurato a seguito dell’annullamento del decreto di conferma della confisca, decorre “ex novo” dal deposito della sentenza rescindente, essendo soggetta l’intera fase di legittimità a termini meramente ordinatori e risultando definito l’àmbito del nuovo giudizio di appello solo con il deposito della motivazione della sentenza di annullamento. (Rv. 289759-01)
Il Fatto
Il Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzione di immobili, mobili registrati, quote societarie e patrimoni aziendali ritenuti nella disponibilità, anche solo sostanziale, del proposto, per pericolosità generica ex art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, collocata tra il 1990 e il 2014 (bancarotta fraudolenta e reati fiscali). Parte dei beni era intestata a familiari e a loro società, terzi interessati.
La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la confisca, ma la Cassazione aveva annullato il decreto: per il proposto e per una terza interessata perché il giudizio si era svolto in camera di consiglio nonostante la richiesta di udienza pubblica; per gli altri terzi per vizi radicali della motivazione sulla disponibilità dei beni. In sede di rinvio la Corte territoriale ha di nuovo rigettato gli appelli.
Il proposto e i terzi hanno proposto nuovi ricorsi. Tutti hanno eccepito l’inefficacia della confisca per decorso del termine di 18 mesi ex art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, computato dal deposito dell’ultimo appello, e hanno denunciato che il giudice del rinvio aveva risposto ai motivi del precedente ricorso per cassazione anziché ai motivi di appello. Il proposto ha contestato anche la prevedibilità della base legale della misura.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione esamina per prima la questione del termine. Esso risulta rispettato se decorre dal deposito della sentenza rescindente, non se decorre dall’ultimo appello. La Corte ribadisce il principio consolidato (Sez. 6, n. 2385 del 2017; Sez. 1, n. 19357 del 2019): nel giudizio di appello instaurato dopo l’annullamento del decreto di conferma, il termine di un anno e sei mesi decorre ex novo dal deposito della sentenza di annullamento, perché la fase di legittimità è retta da termini ordinatori e solo con la motivazione si definisce l’ambito del nuovo giudizio. L’annullamento non travolge la confisca, ma solo la sua conferma; ciò vale anche se disposto per ragioni di rito (eadem ratio). Il comma 6-bis dell’art. 27 regola solo il diverso caso del rinvio al Tribunale.
Il motivo sulla prevedibilità della base legale è inammissibile perché confuso e comunque manifestamente infondato: le condotte, realizzate fino al 2014, rientravano già tra quelle legittimanti la confisca; l’opera tassativizzante della giurisprudenza sull’art. 1, lettera b), è anteriore e la Corte costituzionale (sent. n. 24 del 2019) ne ha confermato la tenuta.
Fondati sono invece i motivi sul vizio strutturale della motivazione. Il giudice del rinvio ha trascritto e confutato i motivi del precedente ricorso per cassazione anziché i motivi di appello, che hanno contenuto diverso. Ne è derivata una motivazione non intellegibile, che non consente di capire quali beni siano stati contestati, quali siano stati ritenuti nella disponibilità del proposto, quando siano entrati nel patrimonio dei terzi e come sia stata valutata la loro capacità reddituale.
La Corte detta poi le coordinate per il rinvio. Il giudizio sui beni intestati a terzi si articola in due fasi distinte: prima l’accusa deve provare, anche con indizi gravi, precisi e concordanti, la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto; solo dopo si passa alla sproporzione o alla provenienza illecita (S.U. n. 1261 del 2017). La pericolosità sociale riguarda il solo proposto: la mera incapienza reddituale del terzo non basta; la contiguità familiare ex art. 19, comma 3, è una presunzione semplice; la sproporzione deve essere sensibilmente rilevante; il terzo, a differenza del proposto, può giustificare la provvista anche con redditi non dichiarati al fisco (Sez. 5, n. 17822 del 2025). Il decreto è annullato con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari.
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Nota della Redazione
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