Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 160 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., mediante sentenza, anche quando l’agente contabile abbia medio tempore depositato i conti giudiziali. In tal caso il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. L’intervenuto deposito dei conti, con parificazione e parere dell’organo di revisione interno, fa venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura regionale ex artt. 141 e ss. c.g.c., restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nella procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.. La definizione del giudizio per resa del conto non subisce variazioni in relazione al tipo di decreto assunto dal giudice monocratico.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 103/2024 il Giudice ha fissato il termine. Successivamente l’Ente ha trasmesso la documentazione e l’agente contabile ha depositato memoria, attestando di aver presentato i conti della gestione e chiedendo l’archiviazione o la conclusione del procedimento senza addebito.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la definizione del giudizio per resa del conto a seguito dell’intervenuto deposito dei conti giudiziali. Il Giudice rileva che i conti risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), il Giudice ribadisce che il procedimento per resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.
Tale forma di definizione, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni in base al tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso.
Nel caso concreto, l’intervenuto deposito dei conti determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia richiesta, con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella procedura ex artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Giudice dichiara quindi estinto il giudizio, nulla per le spese in ragione della mancanza di contraddittorio, e rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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