Confisca per equivalente e divieto di reformatio in peius in rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 12443 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio. La comparazione tra le sentenze, necessaria a individuare il trattamento meno deteriore, va eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l’esito più favorevole intervenuto a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato. Il divieto riguarda anche la confisca, in quanto misura afferente al trattamento sanzionatorio. La nozione di profitto confiscabile si identifica nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dall’illecito e richiede un effettivo arricchimento patrimoniale, non la semplice esistenza di un credito non riscosso.

Il Fatto

La vicenda processuale ha ad oggetto la confisca per equivalente disposta in relazione a un reato di usura. Investita in fase di rinvio, la Corte di appello aveva quantificato la misura in una somma superiore a quella fissata dalla sentenza precedentemente annullata. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius: l’accertamento del giudice di rinvio non avrebbe potuto superare l’importo indicato nella pronuncia annullata.

La questione approda in Cassazione perché la Corte territoriale, nel rideterminare l’ammontare della confisca, aveva ritenuto di poter elevare la somma rispetto al limite fissato dalla decisione rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza costante di legittimità: il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di rinvio, con la conseguenza che la comparazione tra le sentenze va condotta tra quella di primo grado e quelle rese in rinvio. L’esito più favorevole, intervenuto a seguito di impugnazione del solo imputato, resta immodificabile in senso peggiorativo. Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-04 e le Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652-01.

Il divieto si estende alla confisca, poiché misura afferente al trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato. La Corte ne aveva già affermato l’operatività nel procedimento di prevenzione, ove il divieto risulta violato quando la decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore in termini di durata della misura, di restrizione più intensa o di incremento dei beni assoggettati a confisca.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha quantificato la confisca in euro 79.000,00, importo superiore a quello di euro 50.000,00 indicato nella sentenza annullata sul punto: la violazione del divieto di reformatio in peius è dunque evidente.

La Corte precisa poi che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. La nozione di profitto del reato confiscabile coincide con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dall’illecito e richiede un effettivo arricchimento patrimoniale, non la semplice esistenza di un credito non riscosso, richiamando Sez. VI n. 45090 del 2/10/2014, Mimotti, Rv. 260665-01 e Sez. II n. 8339 del 12/11/2013, dep. 2014, De Cristofaro, Rv. 258787-01. Dalla sentenza impugnata emerge che, a fronte di una somma prestata di euro 100.000,00, la persona offesa ne ha restituito euro 79.000,00: nessun profitto può dirsi conseguito.

Il richiamo all’art. 1194 cod. civ. è inconferente, afferendo ai criteri di imputazione dei pagamenti nei rapporti obbligatori civili. Il giudice di rinvio ha trascurato che, per determinare l’effettivo arricchimento, occorre considerare anche le somme restituite e quelle ricevute in prestito, non potendosi sostenere che il profitto coincida con gli interessi e resti irrilevante l’omessa restituzione del capitale. Ne discende l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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