Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per aggiudicazione revocata (Cons. Stato n. 5558 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte della stazione appaltante, di un nuovo provvedimento di aggiudicazione che revochi quello oggetto del giudizio e sostituisca integralmente la determinazione impugnata integra gli atti univoci di cui all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dai quali deve desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Ne consegue che il giudice, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado. La decisione sul rinvio della trattazione della causa spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo: non è configurabile un diritto della parte a ottenere il differimento, che ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. è disposto solo per casi eccezionali.
Il Fatto
Una società coopertativa propone appello avverso la sentenza con cui il TAR Basilicata ha accolto il ricorso contro l’aggiudicazione, in favore di un’impresa concorrente, della gara per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e gestione del centro di raccolta dei rifiuti di un Comune.
L’appellante lamenta che il primo giudice, pur avendo riconosciuto l’erronea attribuzione di un punteggio all’offerta tecnica della controinteressata, abbia prescritto la rinnovazione della valutazione invece dell’esclusione dell’operatore, e censura altresì il rigetto parziale delle altre doglianze. Nelle more, la stazione appaltante adotta una nuova determinazione che, all’esito del riesame, aggiudica la gara alla stessa appellante e revoca la precedente aggiudicazione. La parte appellante, preso atto del deposito, domanda il rinvio della trattazione per valutare la sopravvenuta carenza di interesse; alla camera di consiglio la difesa insiste, senza opposizione della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di rinvio. Richiamato l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che riserva il differimento ai soli casi eccezionali, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono l’orientamento consolidato secondo cui tali situazioni ricorrono solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa. Nel processo amministrativo, infatti, non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione anche gli interessi pubblici coinvolti.
Da ciò discende, sottolinea il Consiglio di Stato, che non è configurabile un diritto del ricorrente a ottenere il rinvio: la decisione spetta al giudice, titolare della disponibilità dei tempi del processo, nel rispetto del giusto processo e della ragionevole durata.
Nel caso concreto, l’istanza è stata proposta il giorno precedente l’udienza. Il nuovo provvedimento di aggiudicazione risale però al 4 maggio 2026 e, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, deve presumersi comunicato all’operatore entro cinque giorni; esso è stato altresì depositato in giudizio dalla controparte il 28 maggio 2026. L’appellante ha dunque avuto un congruo termine per una compiuta scelta difensiva, tanto più in un rito accelerato. L’istanza di rinvio è quindi respinta.
Nel merito, il nuovo provvedimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione. La stazione appaltante ha aderito senza riserve alla sentenza di primo grado e, all’esito della rinnovazione istruttoria, ha aggiudicato la gara all’appellante e revocato la precedente aggiudicazione già oggetto della sentenza impugnata.
L’originaria determinazione è stata così definitivamente eliminata dal mondo giuridico e sostituita. Neppure un eventuale successo della controinteressata in un futuro giudizio sulla nuova aggiudicazione farebbe rivivere l’atto impugnato. Ricorre pertanto l’ipotesi degli atti univoci ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado in riforma della sentenza appellata e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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