Agevolazioni “Resto al Sud”: rileva l’impresa estera già esercitata (TAR Sicilia n. 789 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni previste dal programma “Resto al Sud”, il requisito di non titolarità di attività d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 deve essere verificato anche con riguardo alle imprese esercitate all’estero. Il dato testuale della disciplina non attribuisce alcuna rilevanza al luogo di registrazione dell’impresa o di svolgimento dell’attività, poiché la ratio della misura è quella di incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali, escludendo che possano essere finanziati soggetti già titolari di altre imprese. Grava sul richiedente l’onere di allegare elementi di prova idonei a dimostrare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta, non essendo configurabile una probatio diabolica. Le dichiarazioni rese nella domanda e nel curriculum vitae, se inequivoche, integrano confessione stragiudiziale della qualità di imprenditore.

Il Fatto

Con d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, è stata istituita la misura agevolativa “Resto al Sud”, destinata a sostenere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni del Mezzogiorno. La ricorrente ha presentato domanda di ammissione per un progetto di affittacamere da realizzare in Sicilia.

Invitalia, dopo il preavviso di rigetto, ha negato l’accesso alla misura con deliberazione n. 85902 del 23 luglio 2024, rilevando che la richiedente era stata titolare d’impresa alla data del 21 giugno 2017 in Russia e a Cipro. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo di non essere titolare di partita IVA movimentata né rappresentante legale di società attive alla data di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto corretta la notificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a mero titolo di litis denuntiatio, e ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato.

Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla ricorrente nella domanda di agevolazione e nel curriculum vitae, da cui emerge che ella ha svolto attività imprenditoriale all’estero, gestendo un centro estetico e un’attività immobiliare. Tali attività si sono protratte oltre la data del 21 giugno 2017, come confermato dallo stesso colloquio istruttorio.

Secondo l’art. 3.1, lett. b), della circolare n. 33 del 22 dicembre 2017, l’agevolazione può essere attribuita solo a chi, alla data di riferimento, non sia già imprenditore. Il Collegio ha richiamato il principio per cui le disposizioni attributive di finanziamenti pubblici vanno interpretate in modo rigoroso, in conformità agli obiettivi perseguiti, anche per evitare aiuti di Stato illegittimi (Cons. Stato n. 3778 del 2012; Ad. plen. n. 20 del 2012; Corte giust. UE C-273/15).

Il Tribunale ha inoltre richiamato TAR Lazio n. 7176 del 2025, secondo cui l’obiettivo della misura sarebbe compromesso ove si consentisse l’accesso a soggetti già titolari di una struttura imprenditoriale attiva, e TAR Puglia n. 747 del 2022, che esclude qualsiasi rilevanza del luogo di registrazione o di svolgimento dell’attività. Diversamente ragionando, sarebbe favorito chi esercita attività all’estero, non valendo il limite temporale previsto per il territorio nazionale.

Quanto al carattere dell’attività, la ricorrente si è limitata a negarne la natura imprenditoriale senza fornire alcun principio di prova, né nel preavviso di rigetto né in giudizio. Il Collegio ha escluso che si trattasse di probatio diabolica, potendo presumersi in capo alla ricorrente la conoscenza degli strumenti giuridici per dimostrare l’esercizio d’impresa negli Stati esteri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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