Bancarotta: lo sviamento di commesse non è distrazione del patrimonio (Cass. pen. Sez. V n. 2151 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo sviamento dei blocchi di lavori in subappalto, sottratti alla società poi fallita e assegnati ad altre imprese, non integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva quando ha ad oggetto una mera aspettativa e non diritti già presenti nel patrimonio dell’imprenditore. La condotta sanzionata dall’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. presuppone, senza alcuna presunzione, la previa disponibilità in capo al fallito delle poste attive mancanti e l’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. L’assegnazione delle singole commesse, rimessa a scelta discrezionale degli operatori commerciali, è solo teoricamente ipotizzabile nella prospettiva dell’impresa subappaltatrice. La pluralità di atti funzionalmente coordinati, sebbene privi di autonoma valenza distrattiva, può invece integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, n. 2, legge fall., in quanto abuso o infedeltà nell’esercizio della funzione gestoria e potenzialmente idonea a cagionare il dissesto.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente e assistente tecnico di una società committente nel settore delle telecomunicazioni, è destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal g.i.p. del Tribunale di Catania e confermata dal Tribunale distrettuale, per gravi indizi in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare, riciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Secondo la prospettazione accusatoria, i vertici di fatto di alcune società avrebbero trasferito i rapporti commerciali e i blocchi di lavori in subappalto dalla società poi fallita a imprese neo-costituite, riconducibili al medesimo gruppo e vicine agli interessi di un clan mafioso, con progressivo svuotamento della prima e ripercussioni sull’attivo di un distinto fallimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi, sull’elemento soggettivo, sull’aggravante mafiosa e sul pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa ermeneutica: le diverse condotte della bancarotta fraudolenta patrimoniale — dissimulazione, occultamento, distrazione e dissipazione — sono modalità alternative e fungibili di aggressione del medesimo bene giuridico, ossia l’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale garantita dall’art. 2740 cod. civ. Ciò che qualifica la fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. è il risultato ultimo, la lesione dell’interesse dei creditori conseguente a un atto di disposizione che abbia diminuito il compendio attivo della società fallita.
Da tale regola discende una conseguenza decisiva: la diminuzione della garanzia deve essere effettiva. L’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti non è condizionato da alcuna presunzione. La Corte richiama sul punto l’insegnamento di Sez. V n. 22787 del 2010 e di Sez. V n. 40726 del 2006.
Applicando tali coordinate, i giudici di legittimità rilevano che l’assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, pur seguendo un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è rimessa a una scelta discrezionale degli operatori dell’area commerciale. Nella prospettiva dell’impresa subappaltatrice si configura quindi una mera aspettativa, solo teoricamente ipotizzabile. Il precedente specificamente richiamato è Sez. V n. 26542 del 2014.
La Corte precisa che la distrazione o l’occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione dell’art. 216 legge fall. solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio del fallito, come affermato in Sez. V n. 12946 del 2020. Non è distraibile la mera aspettativa che i clienti si rivolgano in futuro all’azienda. Neppure può configurarsi una distrazione dell’avviamento commerciale in sé, non suscettibile di distrazione se non siano stati oggetto di disposizione l’azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo.
Lo sviamento delle assegnazioni non è però lecito: integra una condotta contraria alla correttezza professionale, potendo assumere rilievo civile ex art. 2598, n. 3, cod. civ. o penale ex art. 2634 cod. civ., oppure secondo lo schema dell’art. 223, n. 2, legge fall. come bancarotta impropria da operazioni dolose. Quest’ultima è strutturata su una pluralità di atti funzionalmente coordinati, astrattamente legittimi nella dimensione individuale, dei quali solo la valutazione sistematica disvela la causa concreta e il pregiudizio alla società.
Nel caso concreto, tanto il capo d’imputazione quanto l’ordinanza impugnata contestano una condotta distrattiva “di fatto” avente ad oggetto lavori in subappalto riferiti a cespiti estranei al patrimonio della società, dando atto di un’insanabile illogicità della motivazione. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che si atterrà ai principi richiamati; l’accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale
- Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale
- Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere