Concorso nel reato: basta l’intesa spontanea nel corso dell’azione (Cass. pen. Sez. VII n. 9706 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato non è necessario il previo accordo tra i concorrenti: è sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, purché si traduca in un supporto, anche estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. Il ricorso che si limiti a riproporre doglianze di fatto, già dedotte in appello e adeguatamente vagliate dal giudice di merito, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., risolvendosi in censure apparenti e non in una concreta critica argomentata. L’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. presuppone un ruolo di marginalità che il giudice di merito ha congruamente escluso.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in sede di merito, per il concorso nel delitto di rapina aggravata. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 19.03.2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità, ritenendo che il ricorrente avesse dapprima svolto la funzione di “palo” e poi cooperato con l’altro concorrente per rendere più difficile il riconoscimento dell’aggressore.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il concorso nella rapina; mancata applicazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen. La difesa ha inoltre sostenuto che la condotta avrebbe dovuto essere più correttamente sussunta nella fattispecie di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 cod. pen., per assenza di prova di un accordo preventivo con il correo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I due motivi, prospettando mere doglianze in punto di fatto, riproducono profili di censura già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con congrui e logici argomenti giuridici. Essi non risultano connotati dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non assolvono la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

I giudici di merito hanno dato conto di come i plurimi elementi probatori a carico del ricorrente non siano stati scalfiti dagli assunti difensivi, applicando correttamente i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il contegno del ricorrente — prima da “palo” e poi in cooperazione con il correo — ha integrato un contributo concorsuale tanto materiale quanto morale alla realizzazione del delitto di rapina.

Sulla qualificazione giuridica della condotta, la Corte ha ribadito il principio già espresso in Sez. I n. 28794 del 15.02.2019: ai fini del concorso di persone nel reato non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. L’assenza di un accordo preventivo, dunque, non sposta la qualificazione verso il favoreggiamento personale.

Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte ha confermato che non sussistono i presupposti per ravvisare un ruolo meramente marginale del ricorrente, avendo i giudici di merito congruamente escluso tale ipotesi. Ne è derivata la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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