Tentativo rapina punibile con atti preparatori e arma giocattolo (Cass. pen. Sez. II n. 9638 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tentativo di rapina è configurabile, ai sensi dell’art. 56, primo comma, cod. pen., non solo quando l’agente compie atti esecutivi tipici, ma anche quando, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, ne abbia iniziato l’attuazione, purché gli atti siano idonei e univoci. L’idoneità va valutata ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, mentre l’univocità si riconosce dall’imprevedibilità della non consumazione. L’aggravante dell’uso dell’arma sussiste anche quando sia impiegato un’arma giocattolo, se questa non è immediatamente riconoscibile come tale per la mancanza del tappo rosso o per l’assenza di percepibilità di tale segno da parte della vittima. In materia di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può fondarsi, oltre che sui precedenti penali, anche sui procedimenti pendenti a carico dell’indagato, ove relativi a ipotesi identiche o similari.
Il Fatto
Il ricorrente, minorenne, era stato collocato presso una comunità di accoglienza. Il Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare coercitiva di natura detentiva per il delitto di tentata rapina aggravata, in concorso, commesso in Napoli.
La misura poggiava sul positivo scrutinio della gravità indiziaria e sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ravvisate nel pericolo di reiterazione di reati omogenei. Il difensore del minorenne ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, erronea qualificazione del fatto come tentata rapina e insussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma.
La Motivazione della Corte
I motivi sono ritenuti infondati. Sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato che riconosce la sussistenza obiettiva del tentativo punibile di rapina, che richiede la concreta idoneità degli atti, la loro univocità e il mancato compimento dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento. Il delitto tentato è compreso tra la mera cogitatio, non punibile ai sensi dell’art. 115 cod. pen., e la consumazione.
Quanto all’idoneità, la Corte richiama il criterio della prognosi postuma: gli atti sono idonei quando, valutati ex ante e in concreto, sulla base della comune esperienza dell’uomo medio, appaiono tali da ledere il bene tutelato ove portati a compimento. Il giudizio non è probabilistico, ma riferito alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo; l’art. 49 cod. pen. rileva solo in caso di inefficienza strutturale e strumentale assoluta dei mezzi.
Quanto all’univocità, la Corte aderisce alla tesi c.d. soggettiva, che ammette la prova anche aliunde e valorizza atti preparatori che rivelino la finalità dell’agente e l’imminente passaggio alla fase esecutiva. L’unico criterio generale di riconoscimento è l’imprevedibilità della non consumazione: la situazione in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, senza incognite. A sostegno, il Collegio richiama l’art. 49, comma secondo, cod. pen., che esclude la punibilità per l’inidoneità dell’azione e non degli atti esecutivi.
La Corte ribadisce quindi che il tentativo rileva anche in presenza di atti preparatori, ove sia definitivamente approntato il piano criminoso e l’azione abbia iniziato ad attuarsi. L’intervento dissuasivo della polizia non è sintomo di inidoneità o equivocità degli atti, che erano in sé perfetti.
Quanto all’aggravante dell’uso dell’arma, secondo la Corte nulla induce a ritenere che la persona offesa abbia intuito la natura inoffensiva dello strumento, palesatasi solo all’esito dell’inseguimento, quando fu rinvenuto al suolo. È sufficiente il ricorso a un’arma giocattolo non immediatamente riconoscibile come tale per la mancanza del tappo rosso o per l’assenza di percepibilità del segno da parte della vittima (richiamata Sez. 2 n. 39253 del 2021). Infine, sulla pericolosità specifica, tra gli elementi rilevanti per il pericolo di reiterazione possono essere considerati anche i procedimenti pendenti, ove relativi a ipotesi identiche o similari (richiamate Sez. 2 n. 7045 del 2013 e Sez. 2 n. 13582 del 2024). Il ricorso è rigettato, con oscuramento dei dati personali e senza condanna alle spese.
Nota della Redazione
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