Credito d’imposta per investimenti in macchinari: il momento dell’acquisto nel leasing (Cass. civ. Sez. 5 n. 16752 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. preclude la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, onerando il ricorrente di dimostrare le differenze tra le due pronunce. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non è deducibile per censurare la valutazione del materiale istruttorio, ma solo allegando l’utilizzo di prove non dedotte o la violazione di regole legali di valutazione. È inammissibile il ricorso che, deducendo la violazione di legge, solleciti una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, riservata al giudice di merito. In materia di agevolazioni fiscali, l’individuazione del momento del compimento dell’investimento rileva quale questione di fatto.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’atto di recupero con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione il credito d’imposta utilizzato in compensazione, relativo all’anno d’imposta 2016, negando l’agevolazione della “detassazione degli investimenti in macchinari” di cui all’art. 18 d.l. n. 91/2014. L’acquisto del macchinario risultava perfezionato prima della finestra temporale agevolativa (25 giugno 2014 – 30 giugno 2015), come da fattura emessa dal fornitore il 31 marzo 2014.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano il ricorso e l’appello della società, ritenendo l’operazione di compravendita conclusa con l’accettazione dell’ordine e l’emissione della fattura, prima dell’entrata in vigore della norma. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità sotto diversi profili.
In primo luogo, ha ritenuto inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) in ragione della preclusione derivante dalla doppia conforme (art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.), applicabile anche al giudizio tributario di legittimità. Le due sentenze di merito, entrambe di rigetto, condividevano la stessa ratio decidendi sul fatto decisivo, avendo ritenuto l’acquisto perfezionato prima del periodo agevolativo; né il ricorrente aveva dedotto e dimostrato le differenze tra le pronunce, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5947 del 2023).
La Corte ha poi escluso che la censura potesse configurare un’ipotesi di travisamento della prova, chiarendo che tale vizio, secondo le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, ricorre solo in caso di svista sul contenuto oggettivo del documento, rimediabile con la revocazione, e non quando si contesta la selezione e la valutazione degli elementi probatori, riservata al giudice di merito.
Parimenti inammissibile è stata ritenuta la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché la ricorrente mirava a una diversa valutazione dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disatteso prove legali, non quando abbia liberamente apprezzato il materiale istruttorio (Cass. n. 6774 del 2022).
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la dedotta violazione dell’art. 18 d.l. n. 91/2014 e degli artt. 6 e 26 d.P.R. n. 633/1972 sollecitasse in realtà un nuovo esame del merito per l’individuazione del momento dell’acquisto del bene, essendo stata la qualificazione dell’operazione come compravendita una valutazione di fatto del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017). Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, risultando dall’avviso di accertamento che l’acquisto dei componenti aggiuntivi era stato incluso tra gli investimenti agevolabili.
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Nota della Redazione
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