Inammissibile l’appello tributario se manca la prova della spedizione alla costituzione (Cass. civ. Sez. V n. 17402 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 impone il deposito non solo della copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto raccomandato. La mancata allegazione di tale documento comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, non sanabile per effetto della costituzione in giudizio del resistente. L’inammissibilità può essere evitata se l’appellante deposita, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, anche solo l’avviso di ricevimento del plico, purché in esso la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. In difetto, il giudice non può sanare l’inammissibilità ordinando la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, per l’anno d’imposta 2005.

La Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, per il mancato deposito, nel termine di trenta giorni dalla proposizione del gravame, della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione. L’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso e, successivamente, il difensore ne dichiarava il decesso chiedendo l’interruzione del processo.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte rileva che nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per il decesso della parte intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio, anche se dichiarato dal difensore, il quale può proseguire nella propria attività difensiva (Cass. n. 22624 del 31.10.2011; Cass. n. 1757 del 29.01.2016).

Nel merito, i due motivi — esaminati congiuntamente perché connessi — sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente aveva dedotto che, in data 16.01.2024, prima dell’udienza di discussione, era stata depositata copia dell’avviso di ricevimento contenente anche il timbro di spedizione, e che i dati sulla ritualità e tempestività del gravame risultavano comunque dal plico.

La Corte ribadisce che l’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede, per la costituzione del ricorrente, il deposito della copia del ricorso spedito per posta e della ricevuta di spedizione, la cui mancata allegazione comporta l’inammissibilità non sanabile dalla costituzione del resistente (Cass. n. 24182 del 13.11.2006). L’inammissibilità può essere evitata se, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, si depositi anche solo l’avviso di ricevimento, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario (Cass. Sez. U. n. 13452 del 29.05.2017).

La Corte richiama inoltre Cass. n. 31879 del 27.10.2022, secondo cui, in difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione, il giudice non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione, salvo i presupposti della rimessione in termini. Nella specie, né la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento risultano depositati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso (ricevuto il 12.12.2013), essendo stata la ricevuta depositata solo successivamente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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