Contributi consortili, il secondo invito al pagamento caduca il primo (Cass. civ. Sez. V n. 26140 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l’invito al pagamento — atto atipico di messa in mora e di preavviso dell’iscrizione a ruolo — determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione del giudizio riguardante l’impugnazione del precedente avviso di pagamento, sul cui fondamento non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere. Il secondo atto, in mancanza di precisazioni sulla sua relazione con il primo, deve ritenersi integralmente sostitutivo di quello precedente, che subisce una caducazione d’ufficio. La cognizione della pretesa impositiva, nell’an, nel quantum e nel quomodo, si concentra nel giudizio sull’atto successivo, medio tempore pendente o già definito davanti al giudice tributario.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per contributi irrigui di una determinata annualità, eccependo l’inesistenza del soggetto emittente, la mancanza di sottoscrizione e vizi di motivazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso annullando l’atto per difetto di motivazione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava inammissibile l’appello del consorzio, ritenendolo non più esistente al momento dell’emissione perché accorpato in altro consorzio ai sensi della legge reg. Sicilia n. 5/2014, e nullo il mandato senza rappresentanza conferito a soggetto giuridico estinto. Il consorzio ricorreva per cassazione con quattro motivi. Nelle memorie il contribuente rappresentava che, dopo l’opposizione, era stato notificato un sollecito di pagamento per la medesima pretesa, impugnato in altro giudizio, e deduceva il venir meno dell’interesse del consorzio a coltivare il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in deroga all’ordine dell’art. 276 cod. proc. civ., purché non si tratti di questione fondante. Richiamate le Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 2014, esamina prioritariamente l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse.

Il collegio ricostruisce la disciplina dei contributi consortili: l’art. 59 del r.d. n. 215/1933 attribuisce ai consorzi il potere impositivo e l’art. 21 del medesimo regio decreto rinvia, per la riscossione, alle norme sull’esazione delle imposte dirette, con applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999. Su questa base è invalsa la prassi degli avvisi di pagamento preliminari, atti atipici di bonario invito al versamento.

Quanto agli atti facoltativamente impugnabili, la Corte ribadisce che il contribuente può ricorrere al giudice tributario contro atti che, pur non elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, portino a conoscenza una pretesa tributaria individuata, sorgendo l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. già alla ricezione dell’atto. Se poi viene emanato l’atto tipico, l’unico giudizio rilevante diviene quello su quest’ultimo e il ricorso contro l’atto atipico perde rilievo, per la prevalenza assorbente della cognizione sulla pretesa impositiva.

Nel caso concreto, il successivo invito al pagamento, non contenendo precisazioni sul rapporto con il precedente avviso, deve ritenersi integralmente sostitutivo e caducante d’ufficio di quello anteriore. Da ciò la Corte enuncia il principio: l’emanazione del secondo atto atipico provoca la carenza di interesse delle parti nel giudizio sul primo, dovendosi avere riguardo unicamente all’atto che lo ha sostituito. La controversia si sposta quindi nel giudizio sull’invito al pagamento.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate, in ragione della sopravvenienza in corso di causa. Il collegio esclude infine l’applicazione del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la ratio sanzionatoria riguarda l’inammissibilità originaria e non quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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