Proroga del termine stipulata ma operativa dopo il 31.10.2018 sottoposta alla causale (Cass. civ. Sez. V n. 4654 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato rileva nel momento in cui produce i suoi effetti e non in quello della sua materiale redazione. Ne consegue che la proroga stipulata il 26 ottobre 2018 ma destinata a operare dal 1° novembre 2018, alla cessazione del contratto precedente, ricade nella disciplina introdotta dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), che impone la specificazione delle causali. La legge di conversione ha previsto un regime transitorio che conserva la disciplina previgente per le proroghe operate fino al 31 ottobre 2018. In difetto di causale, la proroga è illegittima e opera la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Il Fatto

Una società aveva instaurato con un lavoratore un rapporto a termine attraverso cinque contratti successivi, dal 22.4.2015 al 31.12.2017. L’ultimo contratto, del 1.6.2017, era stato prorogato al 31.10.2018 e poi ulteriormente fino al 31.3.2019 con lettera del 26.10.2018.

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano avevano accertato l’illegittimità della proroga e l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1.11.2018, con condanna della società alla riammissione del lavoratore e al pagamento dell’indennità dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, quantificata in otto mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale e degli artt. 1326 e 1362 cod. civ., contestando la valorizzazione del momento funzionale della proroga in luogo di quello stipula. La Corte ritiene la censura infondata.

La disciplina del contratto a termine è stata rivista dal D.L. n. 87/2018, che ha reintrodotto la necessità della causale per i contratti di durata superiore ai dodici mesi e per le proroghe che determinino il superamento di tale limite, riducendo a ventiquattro mesi il tetto massimo del rapporto. La legge di conversione ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 ottobre 2018.

Il dato normativo è chiaro: le proroghe successive a tale data ricadono nella nuova disciplina. È quindi corretta l’interpretazione del giudice di merito, che ha applicato la nuova disciplina alla proroga operativa dal 1° novembre 2018, escludendo che la redazione anticipata del 26 ottobre 2018 potesse avere valenza dirimente.

La Corte osserva che la redazione anticipata della proroga, in assenza di una volontà delle parti di annullare il contratto precedente, vincolante fino al 31 ottobre, non poteva produrre effetti concreti prima del 1° novembre 2018, momento di operatività funzionale effettiva. Diversamente opinando, rileverebbe solo la materiale redazione dell’atto, con una sovrapposizione di pattuizioni configurabile come mero artificio elusivo.

Nessun vuoto normativo si determina: il legislatore ha previsto un regime transitorio che conserva la disciplina previgente dal 12 agosto 2018 al 31 ottobre 2018, consentendo l’adeguamento al nuovo dettato. Il secondo motivo è invece inammissibile: la società non ha trascritto i capitoli di prova, violando il principio di autosufficienza del ricorso, e non ha allegato la reale esigenza di sostituzione del personale asserita a fondamento della proroga. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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