Appello tributario generico e scostamento dagli studi di settore (Cass. civ. Sez. V n. 1304 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la riproposizione, a sostegno dell’appello, delle stesse ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza o quando le ragioni di censura siano ricavabili, seppure per implicito, in termini inequivoci. Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per le questioni processuali, quale la dedotta inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, risultando l’eccezione superata dal rigetto implicito. È inammissibile il motivo che denunci direttamente vizi dell’avviso di accertamento, costituendo oggetto del giudizio di legittimità la sola sentenza impugnata. Uno scostamento del 16,75% tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore è grave e idoneo a giustificare l’accertamento standardizzato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificò a una società di costruzioni un avviso di accertamento per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2004, conseguente allo scostamento dagli studi di settore. La contribuente impugnò l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accolse il ricorso.

L’Agenzia propose appello e la Commissione Tributaria Regionale riformò la decisione, rilevando che il primo giudice aveva motivato con considerazioni vaghe o inesatte, elusive delle concrete tematiche poste dall’accertamento standardizzato. La società ricorse per cassazione con sei motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello erariale per difetto di specificità dei motivi. I giudici rilevano anzitutto che non ricorre omessa pronuncia, ma al più rigetto implicito dell’eccezione, superata dalla decisione nel merito del gravame, che presuppone l’infondatezza della dedotta inammissibilità.

La Corte afferma il principio secondo cui l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, la Corte ribadisce che la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza.

Nel caso concreto emerge dall’atto di gravame che l’Agenzia ha investito la decisione di prime cure nella sua complessità, confrontandosi con la motivazione della Commissione Tributaria Provinciale. I motivi risultano quindi inammissibili e, comunque, infondati.

Quanto al quinto motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità per l’incongruenza logica tra i vizi prospettati, non potendo una pronuncia omessa concretizzare al contempo una motivazione mancante, e per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto la documentazione richiamata né chiarito le difese svolte nei gradi precedenti. Nel merito, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente.

Il sesto motivo è inammissibile perché denuncia vizi dell’avviso di accertamento e non della sentenza. Nel merito, la Corte conferma che uno scostamento del 16,75% è grave, secondo l’insegnamento per cui lo scostamento di almeno il 10% costituisce soglia di sbarramento idonea a fondare l’accertamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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