Cessioni intraUE “franco fabbrica” e prova del trasporto: la dichiarazione del cessionario non è di per sé inidonea (Cass. civ. Sez. 5 n. 11725 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie grava sul cedente, il quale deve dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di partenza. Detta prova non è ancorata a un mezzo esclusivo, ben potendo essere fornita con qualsiasi documento idoneo a dimostrare l’invio dei beni in altro Stato membro. Nei casi di vendita con clausola “franco fabbrica”, il giudice di merito deve accertare se la mancata esibizione del documento di trasporto sia dovuta a fatti non imputabili al cedente e, in caso positivo, valutare se le dichiarazioni del cessionario, complete di data e riscontrate da idonea documentazione commerciale, siano comunque sufficienti a dimostrare l’effettivo trasferimento della merce, anche alla luce della diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato accoglieva il ricorso della società, contribuente, avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiore IVA per l’anno d’imposta 2015. La pretesa era riferita ad operazioni intracomunitarie per le quali la società non aveva esibito una documentazione che l’Amministrazione riteneva idonea ad attestare l’effettivo trasporto della merce fuori dal territorio dello Stato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, riformando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia. Il giudice d’appello riteneva che la mera dichiarazione del cliente importatore, in quanto priva della certificazione della movimentazione della merce da parte di un soggetto terzo, non fosse idonea a dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società ha denunciato la violazione dell’art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331 del 1993 e dell’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, per avere il giudice di appello erroneamente escluso che la dichiarazione del cliente potesse provare la fuoriuscita della merce, senza considerare che le cessioni contestate erano tutte concluse con clausola “franco fabbrica”.
La Corte di legittimità ha premesso che l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie richiede che il potere di disporre del bene sia trasmesso all’acquirente, che il bene sia spedito o trasportato in un altro Stato membro e che abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato di partenza. Ha altresì ribadito il principio, pacifico, per cui l’onere di provare i presupposti della deroga al regime di territorialità grava sul contribuente che invoca il beneficio.
Quanto ai mezzi di prova, la Corte ha osservato che la normativa unionale e nazionale non forniscono indicazioni tassative, sicché la prova dell’invio dei beni può essere fornita con qualsiasi documento idoneo. Ha richiamato sul punto sia le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (n. 345 del 2007, n. 477 del 2008, n. 19/E del 2013 e n. 71 del 2014), sia il proprio orientamento giurisprudenziale, secondo cui il documento di trasporto è surrogabile da altri documenti commerciali e la sua mancanza non determina di per sé l’impossibilità di dimostrare il trasferimento.
La Cassazione ha quindi rilevato che la CGT di secondo grado non si è attenuta a tali principi, non avendo verificato se, per le cessioni “franco fabbrica” – in cui il cedente non provvede direttamente al trasporto – la mancata esibizione del documento di trasporto fosse dovuta a fatti non imputabili alla cedente e se le dichiarazioni prodotte, complete di data e riscontrate da documentazione commerciale, fossero idonee a dimostrare l’invio della merce in altro Stato membro. Ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo in tema di spese, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.