Appello tributario ammissibile ma società in house non esente da ICI (Cass. civ. Sez. V n. 11364 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la riproposizione, a sostegno dell’appello del contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello. La società interamente partecipata da un ente pubblico è assoggettata alla disciplina dei soggetti privati in ragione della forma, salvo specifica previsione di legge, e non beneficia automaticamente delle esenzioni tributarie riconosciute all’Amministrazione. L’esenzione invocata è di stretta interpretazione, quale eccezione all’ordinario regime tributario, e la qualificazione come in house providing non altera la soggezione al regime privatistico per le sole deroghe necessarie all’espletamento del compito pubblico.

Il Fatto

Una società ha impugnato un avviso di accertamento i.c.i. per l’annualità 2010 emesso dal Comune nel cui territorio la società assumeva di non avere la propria struttura produttiva. Nel ricorso introduttivo la contribuente ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del Comune, l’esenzione dall’imposta per la strumentalità dell’immobile ai propri compiti istituzionali e l’errata determinazione della rendita dell’opificio.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado. L’appello della contribuente è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la mancata considerazione dell’atto di appello nel suo complesso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Secondo l’orientamento consolidato, nel processo tributario la riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario non lo limita al controllo di vizi specifici, ma lo rende volto al riesame della causa nel merito, come affermato tra le tante da Cass., Sez. 6-5, n. 30525 del 2018 e Cass., Sez. 5, n. 32954 del 2018. L’appello, avendo riproposto le ragioni del ricorso principale e denunciato l’omessa valutazione di un motivo, è dunque ammissibile; la sentenza impugnata va cassata.

La Corte decide però nel merito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., non richiedendo l’esame dei motivi ulteriori accertamenti di fatto. Il primo motivo d’appello è inammissibile, perché riferito non all’avviso di accertamento ma all’atto di attribuzione della rendita, che andava impugnato autonomamente: si tratta di deduzione difensiva nuova, la sola carenza di motivazione essendo stata prospettata nel ricorso introduttivo. La Corte ricorda che solo il provvedimento emesso in autotutela ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto (Cass., Sez. 6-5, n. 13845 del 2017).

Il secondo motivo è infondato. La società, partecipata al 100% dal Comune, è solo formalmente distinta dall’Amministrazione. Come si desume dalla regola generale dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, la società interamente partecipata dal soggetto pubblico è assoggettata alla disciplina prevista per i soggetti privati in ragione della forma, salvo una specifica previsione di legge, che non sussiste per l’esenzione invocata, di stretta interpretazione in quanto eccezione all’ordinario regime tributario.

Una società può essere considerata longa manus dell’Amministrazione solo se ricorrono i requisiti dell’in house providing, quali il controllo analogo e la destinazione di oltre l’80% delle attività allo svolgimento dei compiti affidati dall’amministrazione controllante. Anche qualora la ricorrente potesse qualificarsi in house, la scelta della forma privata comporta la soggezione al regime privatistico, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con le sole deroghe necessarie al compito pubblico assegnato. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata, l’appello rigettato nel merito; le spese dei giudizi di legittimità e di appello sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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