Reddito da concessione immobili non tassabile per socio società semplice (Cass. civ. Sez. V n. 17461 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, t.u.i.r. non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice. Il presupposto impositivo del reddito diverso è la concessione di beni dell’impresa: la società semplice, che ai sensi dell’art. 2249 cod. civ. non può svolgere attività commerciale, è priva di beni d’impresa e va esclusa dal novero dei concedenti. Il giudice di merito che, riconosciuta la titolarità dell’immobile in capo alla società semplice, vi individui il soggetto concedente viola la norma. Parimenti, la sentenza che ometta di valutare unitariamente gli elementi presuntivi offerti dall’ufficio in tema di simulazione dell’enfiteusi contrasta con il canone dell’art. 2729 cod. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava nei confronti di un contribuente un maggior reddito Irpef per l’anno di imposta 2014, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, t.u.i.r., in relazione all’occupazione gratuita di un immobile di proprietà di una s.r.l. a lui riconducibile tramite società semplici ritenute fittiziamente interposte. L’ufficio assumeva inoltre che l’enfiteusi costituita nel 1972 in favore di altra società semplice fosse soggettivamente simulata.

Il contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello. I giudici di secondo grado ritenevano che, affrancato l’immobile nel 2009 in capo alla società semplice, fosse comunque configurabile la concessione gratuita in godimento al socio. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia proponeva ricorso incidentale, deducendo la mancata dimostrazione dell’affrancazione e la simulazione dell’enfiteusi. Il ricorso è deciso all’udienza pubblica fissata dopo la memoria del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo del ricorso principale, che pone la sola questione dell’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, t.u.i.r. e della sua applicabilità ai beni concessi in godimento da una società semplice. La norma, introdotta dall’art. 2, comma 36-terdecies, d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, considera redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

Il Collegio richiama la circolare Agenzia delle entrate 24E del 15 giugno 2012, che individua quali concedenti l’imprenditore individuale, le società di persone commerciali, le società di capitali, le cooperative e le stabili organizzazioni di società non residenti, escludendo espressamente le società semplici, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa. Il presupposto impositivo è dunque la concessione di beni relativi all’impresa: la società semplice, cui l’esercizio di attività commerciale è precluso ai sensi dell’art. 2249 cod. civ., non può essere destinataria della disposizione.

La Corte enuncia così il principio per cui la lett. h-ter non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice. Ne deriva l’errore della CTR che, una volta riconosciuta l’affrancazione dell’immobile in favore della società semplice nel 2009 e la titolarità del bene in capo alla stessa per il 2014, aveva individuato in essa il concedente e applicato la disposizione. Gli altri motivi del ricorso principale, proposti in via subordinata, restano assorbiti.

Passando al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ne richiama l’orientamento consolidato: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. rileva solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato; il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra vizio denunciabile, non rientrando né nell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. né nel n. 4. Anche la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento.

Il motivo è però fondato quanto al ragionamento presuntivo omesso dalla CTR sugli elementi dedotti dall’ufficio in tema di simulazione dell’enfiteusi: l’inattività della società semplice, il mancato versamento di canoni, le migliorie estranee all’attività agricola, la disponibilità materiale dell’immobile in capo alla famiglia. La prova indiziaria esige che il giudice esamini tutti i fatti noti, valutandoli insieme e gli uni per mezzo degli altri; la sola avvenuta affrancazione, elemento non dirimente, non possiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

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