Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. II n. 11366 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non contesti specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. Il ricorrente deve confrontarsi con il contenuto effettivo del provvedimento e con le ragioni che ne sostengono il dispositivo. Muovere critiche avverso un provvedimento diverso da quello impugnato — per quanto astrattamente fondate — integra una doglianza che non attinge il fondamento della decisione e determina l’inammissibilità del ricorso. La palese inconsistenza delle argomentazioni, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione, giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’ammissione al beneficio di cui all’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002. La Commissione si era dichiarata incompetente, perché la medesima istanza era già stata proposta e rigettata in primo grado. L’istante si era rivolto al Presidente della Commissione Tributaria Regionale, che aveva rigettato il reclamo rilevando che il provvedimento di rigetto del Presidente della Commissione provinciale è impugnabile solo per cassazione e non davanti alla Commissione regionale.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2000. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il ricorso si esaurisce nell’unico motivo proposto e lo dichiara inammissibile. Il principio richiamato è consolidato: in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come affermato, tra le altre, da Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 e da Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024.
Nel caso concreto il ricorrente non si confronta, e radicalmente, con il contenuto del provvedimento impugnato. Le critiche svolte — la cui fondatezza il giudice di legittimità non può vagliare — sono evidentemente rivolte avverso un altro e ben diverso provvedimento, e non attingono il fondamento del rigetto.
La ragione della decisione impugnata, infatti, è stata individuata dal giudice di merito nell’affermata inidoneità dello strumento del reclamo, poiché la decisione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato sarebbe impugnabile solo mediante ricorso per cassazione. Su questo punto il ricorrente non ha mosso alcuna censura.
Poiché la doglianza non attinge in nessuna parte il fondamento della decisione di rigetto oggetto di impugnazione, il ricorso è inammissibile. Il regolamento delle spese segue la soccombenza. La Corte dispone inoltre la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 32001 del 28 ottobre 2022 e Cass. Sez. 3 n. 36591 del 30 dicembre 2023. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.