Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14523 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per cassazione determina la declaratoria di inammissibilità del gravame. Tale evenienza ricorre quando la parte, aderendo alla definizione agevolata delle cartelle, manifesta la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio relativo all’atto impositivo prodromico, restando la situazione sostanziale regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore. Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ha finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non per quella sopravvenuta, come nel caso di sopravvenuto difetto di interesse o di rinuncia al ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, erede di un de cuius la cui successione si era aperta nel 2013, proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione. L’Ufficio aveva revocato l’esenzione richiesta, per essere state vendute prima del quinquennio le quote di partecipazione societarie facenti parte dell’asse ereditario, e aveva determinato l’imposta, gli interessi e la sanzione.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR della Basilicata confermava la decisione, rilevando che la dichiarazione di successione modificativa era intervenuta dopo la notifica dell’avviso impugnato. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, depositando memoria con istanza di rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo per permettere il pagamento integrale delle somme dovute, avendo aderito, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento notificate per il recupero dell’imposta di successione. La documentazione prodotta attesta il pagamento delle rate scadute secondo la comunicazione dell’esattore.

Il Collegio osserva che non ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata. Tuttavia, il ricorrente ha manifestato la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio riguardante il prodromico atto impositivo, in quanto la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata.

Da ciò deriva la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso per cassazione, che giustifica la pronuncia di inammissibilità, in coerenza con i precedenti richiamati (Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass. n. 46/2024).

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro compensazione. Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato: la ratio dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 risiede nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché il meccanismo latamente sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015) o di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *