Apporti a fondi immobiliari: regime ordinario, non agevolazione abrogata (Cass. civ. Sez. V n. 3218 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime fiscale degli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliari, richiamato dall’art. 9 d.l. n. 351 del 2001 mediante il rinvio all’art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non ha natura di agevolazione tributaria, ma di disciplina ordinaria, sistematica e strutturale della fattispecie. Esso, pertanto, non rientra tra le esenzioni e agevolazioni soppresse dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011. Gli apporti in fondi immobiliari in sottoscrizione di quote non sono assimilabili agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché difetta un effettivo trasferimento di ricchezza. Ne consegue l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa.
Il Fatto
Un’associazione previdenziale aveva sottoscritto quote di un fondo immobiliare chiuso per oltre venti milioni di euro, mediante apporto di un immobile in favore della società di gestione del risparmio. Nell’atto notarile le parti avevano autoliquidato l’imposta di registro in misura fissa, invocando l’art. 9 della legge n. 410 del 2001 e il combinato disposto dell’art. 7 della Tabella e dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegate al d.P.R. n. 131 del 1986.
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta proporzionale di registro al 9%. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ne aveva riconosciuto la legittimità, ritenendo l’art. 9 citato una disciplina speciale agevolativa, abrogata dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La Corte ha respinto la censura, richiamando il fermo indirizzo di legittimità (Cass. n. 32954/18 e Cass. n. 6302/22): nel processo tributario la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure sono ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci. Nella specie la controversia poggiava su una sola questione interpretativa, sicché la riproposizione della tesi dell’Amministrazione dava conto in modo puntuale dell’errore dei primi giudici.
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ha ricostruito la disciplina: l’art. 9 d.l. n. 351 del 2001 rende applicabile ai fondi immobiliari l’art. 7 della Tabella, che esonera dalla registrazione obbligatoria gli atti relativi all’istituzione dei fondi, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote. L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011 sopprime le esenzioni e agevolazioni riferite agli atti traslativi immobiliari.
Il passaggio decisivo è la qualificazione del regime. La Cassazione ha escluso che si tratti di agevolazione, valorizzando la collocazione sistematica della norma entro un vero e proprio statuto fiscale dei fondi immobiliari. L’art. 15, comma 9, legge n. 86 del 1994 già assoggettava gli atti di sottoscrizione delle quote — compresi gli apporti di immobili — alla disciplina dei fondi mobiliari, con imposta in misura fissa. Si tratta dunque di disciplina impositiva globale, sistematica e storicamente radicata, non di un beneficio derogatorio.
La Corte ha poi escluso l’assimilabilità dell’apporto all’atto traslativo. I fondi comuni, privi di autonoma soggettività giuridica, costituiscono patrimoni separati e destinati della società di gestione (Cass. nn. 16605/2010; 12062/2019; 7116/23). L’apportante non riceve un prezzo-corrispettivo, ma quote di partecipazione, strumenti finanziari negoziabili. Già Cass. n. 15319/13 aveva accostato la fattispecie all’ambito societario. Richiamando la giurisprudenza sul trust (Cass. nn. 6080/23; 29507/2020; 8082/2020; 31445/18), la Corte ha osservato che, quando i beni non sono attribuiti in modo stabile e con piena titolarità dominicale, difetta un effettivo trasferimento di ricchezza e quindi un indice di capacità contributiva.
Ne è derivata l’inapplicabilità dell’art. 10, comma 4, citato, per la duplice ragione della natura ordinaria della disciplina e della non assimilabilità degli apporti agli atti traslativi. Il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti; le spese dell’intero giudizio sono state compensate per l’obiettiva controvertibilità della questione e l’assenza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
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