Liquidazione delle spese forfettaria e immotivata è illegittima (Cass. civ. Sez. V n. 27268 del 12.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice che si discosti dai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, ha l’onere di motivare le ragioni dello scostamento, essendo i valori minimi ivi previsti inderogabili. La motivazione è doverosa anche quando il giudice liquidi in modo globale e forfettario gli esborsi in misura inferiore a quelli esposti nella nota spese specificamente prodotta dalla parte vittoriosa. L’inderogabilità dei parametri minimi opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, con l’unico limite della definitività della statuizione sulle spese. Il parametro applicabile è quello vigente al momento della liquidazione, qualora a tale data la prestazione professionale non sia ancora completata.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso della quota del 90% dell’IRPEF, connessa alle disposizioni agevolatrici per i noti fatti del c.d. sisma Sicilia. Il ricorso era stato respinto in primo e in secondo grado; la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato la decisione di merito rinviando alla Commissione tributaria regionale, che aveva accolto il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso.

La sentenza di rinvio aveva condannato l’ufficio alle spese dei quattro gradi di giudizio, ma con importi ritenuti dalla contribuente al di sotto dei minimi tariffari. La contribuente ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato su due motivi. L’ufficio non si è costituito, rendendosi intimato.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte ha dato atto della corretta instaurazione del contraddittorio: la notifica del ricorso presso la direzione provinciale è valida, in ragione del carattere unitario dell’ufficio e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, richiamando Sez. V n. 27976 del 2020.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. La sentenza impugnata aveva liquidato quattro gradi di giudizio in modo forfettario e immotivato, con richiamo erroneo ai parametri tariffari e senza alcun confronto con la nota spese prodotta dalla parte. La Corte ha richiamato Sez. II n. 14146 del 2025, secondo cui l’inderogabilità dei parametri minimi di cui all’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 opera retroattivamente, salvo il limite della definitività della statuizione sulle spese.

La Corte ha poi ribadito che la motivazione è doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi rispetto ai parametri tabellari, dovendo essere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura (Sez. II n. 14198 del 2022). Ha inoltre affermato la continuità del principio per cui, in presenza di una nota spese specifica, il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale forfettaria inferiore, ma deve motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci (Sez. III n. 19718 del 2025; Sez. II n. 22762 del 2023).

Quanto al parametro applicabile, la sentenza di rinvio, intervenuta nel 2020, avrebbe dovuto applicare i valori del d.m. n. 55/2014 e confrontarsi con la nota spese. La Corte ha richiamato Sez. III n. 19989 del 2021, per cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello. Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento del secondo, e la decisione cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese di ciascun grado e del presente giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *