Notifica a persona di famiglia presso residenza effettiva prevale su dato anagrafico (Cass. civ. Sez. V n. 3219 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le risultanze anagrafiche relative al luogo di residenza hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, comprese le presunzioni. Ne consegue che è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso la residenza effettiva del destinatario, non coincidente con quella anagrafica. L’apprezzamento del luogo di residenza effettiva è demandato al giudice di merito ed è sottratto al controllo di legittimità quando adeguatamente motivato. Il giudice di merito che escluda la presunzione legale di conoscenza di cui all’art. 139 cod. proc. civ. in presenza di una notifica così eseguita incorre in illogicità della motivazione.

Il Fatto

La società di riscossione e l’amministrazione finanziaria impugnano la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello del contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, con recupero di maggiori Irpef, Iva ed Irap.

La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso del contribuente. La commissione regionale, al contrario, aveva ritenuto invalida la notifica della cartella e l’aveva annullata, sul presupposto che la consegna fosse avvenuta in un luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dal controricorrente. I ricorsi rispettano il modello legale dell’art. 366 cod. proc. civ. e consentono la ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale, nonché l’individuazione delle questioni dibattute e delle censure rivolte alla sentenza impugnata.

Nel merito, risultano fondati il primo motivo del ricorso della società di riscossione e il primo e il secondo motivo del ricorso dell’amministrazione finanziaria, con assorbimento degli ulteriori motivi. La notifica della cartella è stata ritualmente ricevuta da persona qualificatasi come moglie del contribuente. In adempimento dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, il messo notificatore ha dato notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, poiché il consegnatario non era il destinatario dell’atto.

Il punto centrale è il principio di prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica. L’affermazione dei giudici territoriali, secondo cui le notifiche sarebbero invalide perché eseguite in luogo non coincidente con la residenza anagrafica, si pone in contrasto con tale principio. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nella specie (Cass. n. 15221 del 2012), le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Il relativo apprezzamento è demandato al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivato.

La censura coglie dunque nel segno laddove evidenzia l’illogicità della motivazione dei giudici di appello che, in presenza di tale situazione fattuale, hanno inteso escludere la presunzione legale di conoscenza di cui all’art. 139 cod. proc. civ. mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario.

In accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., stante la tardività dell’originario ricorso introduttivo, notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi di compensazione per le fasi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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