Limiti dell’appello pensionistico davanti alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 40 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello alla Corte dei conti è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. Costituiscono questioni di fatto, insindacabili nel merito in secondo grado, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione. Il vizio di motivazione è configurabile solo se dalla sentenza emerga la totale obliterazione di elementi idonei a condurre a una diversa decisione o l’obiettiva carenza del procedimento logico seguito, non già la difformità rispetto alle attese della parte. Non configura vizio la scelta del giudice di limitare la motivazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione.

Il Fatto

Un pensionato già appartenente all’Arma dei Carabinieri ha proposto appello avverso la sentenza n. 3/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, che aveva respinto il ricorso diretto a ottenere il trattamento di pensione privilegiata. Il primo giudice aveva deciso in linea con il parere del Collegio medico legale presso il Ministero della salute, dopo aver estromesso dal giudizio il Comitato di verifica.

L’appellante ha dedotto violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione carente, se non apparente e contraddittoria, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione del fatto ed errore sul presupposto, richiamando il d.P.R. n. 738/1981 e il d.P.R. n. 349/1994. Ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata di prima o, in subordine, seconda categoria, o il rinvio ad altro giudice di prime cure.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il Ministero dell’economia e delle finanze era stato estromesso in primo grado e che la notificazione dell’appello nei suoi confronti ha effetto di mera litis denuntiatio, non essendo stata impugnata l’estromissione. Dichiara altresì la contumacia del Ministero della difesa, evocato ma non costituito.

Il nodo centrale è l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’impugnazione per soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio. Poiché l’appellante ha prospettato asseriti errori di diritto, l’appello è dichiarato ammissibile.

Nel merito i motivi si risolvono in una censura di motivazione contraddittoria e apparente. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, secondo cui le questioni di dipendenza, classifica o aggravamento sono parificate a questioni di fatto perché già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico. Richiama inoltre Cass. SS.UU. n. 24148/2013: il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di totale obliterazione di elementi decisivi o di obiettiva carenza del procedimento logico.

La Corte esamina il parere dell’organo peritale, che ha tenuto conto delle osservazioni del CTP ma ha escluso la dipendenza delle infermità da causa di servizio, anche sotto il profilo dell’aggravamento di affezione preesistente, escludendo l’ascrivibilità tabellare. La motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro negli atti.

Le censure sono pertanto infondate, poiché volte a contestare il merito e a ottenere un riesame di questioni di fatto sottratte alla cognizione del giudice d’appello. Non configura vizio la mancata menzione di tutta la documentazione esaminata, rientrando nella discrezionalità espositiva del giudicante. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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