Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 74 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con il rito abbreviato, disciplinata dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., integra una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona con l’effettivo e documentato pagamento della somma offerta dal convenuto entro il termine perentorio fissato dal Collegio. L’accertamento dell’avvenuto pagamento e del relativo incameramento da parte dell’amministrazione danneggiata determina l’estinzione del giudizio, senza che rilevi l’eventuale contestazione della pretesa attorea, superata dall’adesione al rito deflattivo. La natura deflattiva del rito e il contegno processuale della parte convenuta giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti per il Piemonte conveniva in giudizio il legale rappresentante e socio di una società in nome collettivo, cessata per inattività, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 23.274,66 in favore della società in house Finpiemonte S.p.a. e, per essa, della Regione Piemonte. La pretesa attorea traeva origine dalla concessione di un finanziamento agevolato, disposto ai sensi della l.r. n. 21/1997 e delle delibere di Giunta regionale attuative, per un importo complessivo di euro 50.700,00, di cui il 50% a carico di fondi regionali. L’impresa beneficiaria non aveva presentato la rendicontazione finale nei termini prescritti, aveva cessato l’attività e si era resa morosa nel pagamento delle rate, determinando la revoca totale dell’agevolazione e l’intimazione di restituzione delle somme residue.
In sede di costituzione, il convenuto contestava la pretesa ed escludeva un proprio doloso arricchimento, chiedendo comunque di accedere al rito abbreviato con offerta di pagamento di euro 6.000,00. La Procura esprimeva parere favorevole e il Collegio, con decreto, disponeva il pagamento della somma entro il termine perentorio di trenta giorni a favore della Regione Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato l’intervenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, documentato dal bonifico e dalla quietanza emessa dall’amministrazione danneggiata, la cui regolarità è stata verificata con l’adesione del Pubblico Ministero. Sulla base di tale riscontro, ha ritenuto integrati i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando il precedente delle Sezione III App. n. 104/2018.
La Corte ha qualificato la fattispecie come a formazione progressiva, evidenziando come l’istituto si perfezioni non già con la semplice proposizione dell’istanza ma con l’effettivo pagamento della somma offerta, che costituisce il presupposto indefettibile per l’estinzione del giudizio. Tale ricostruzione trova fondamento nella natura stessa del rito, volto a definire in via alternativa e deflattiva la controversia di responsabilità, evitando l’accertamento nel merito della fondatezza della pretesa erariale.
Quanto alle spese di lite, la Corte ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la natura deflattiva del rito e il contegno processuale della parte convenuta, che ha concorso attivamente alla realizzazione della fattispecie estintiva. In definitiva, ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del convenuto, in proprio e quale socio amministratore della società, con mandato alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
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