Archiviazione dopo opposizione e potere decisorio del GIP (Cass. pen. Sez. VII n. 2939 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga l’archiviazione alla luce di elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento. Anche dopo le modifiche introdotte all’art. 408 cod. proc. pen. dall’art. 22, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell’esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche sulla sussistenza del reato. Il provvedimento resta adottato nell’esercizio di poteri riconosciuti dall’ordinamento processuale e non determina una irragionevole regressione o stasi del procedimento. Non è consentita, invece, la condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato all’esito dell’udienza camerale per la trattazione dell’opposizione all’archiviazione.
Il Fatto
La persona offesa e querelante propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 17 luglio 2024, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dell’indagato. Il ricorrente deduce l’abnormità e l’illegittimità del provvedimento di archiviazione.
Nel giudizio di legittimità interviene la difesa dell’indagato, che deposita memoria e chiede la liquidazione delle spese del presente giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina l’unico motivo, incentrato sulla pretesa abnormità del provvedimento di archiviazione, e lo ritiene manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga l’archiviazione sulla base degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento.
Il Collegio richiama Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Fontana c/Paragone, Rv. 284989 – 01, per affermare che, anche dopo le modifiche apportate all’art. 408 cod. proc. pen. dall’art. 22, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell’esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice quanto alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato.
Ne deriva che il provvedimento impugnato è stato adottato nell’esercizio di poteri riconosciuti dall’ordinamento processuale e non determina un’irragionevole regressione o stasi del procedimento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte affronta poi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla difesa dell’indagato e la rigetta. Nessuna norma o principio consente la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all’esito del procedimento camerale instaurato ai sensi degli artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, cod. proc. pen.; il relativo provvedimento del giudice è affetto da abnormità funzionale, per carenza assoluta di potere, come affermato da Sez. 2, n. 44583 del 10/10/2014, Visintainer, Rv. 260691 – 01.
Ad analoga conclusione si perviene per il procedimento di legittimità, che del primo costituisce sostanzialmente sviluppo processuale. L’art. 592, comma 4, cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente ai soli giudizi di impugnazione per interessi civili, implicando il divieto di condanna della parte a rifondere all’imputato le spese nei giudizi instaurati esclusivamente agli effetti penali, come richiamato da Sez. 3, n. 23741 del 12/05/2016, Memon, e in linea con Sez. 5, n. 3986 del 21/09/2015, Solinas, Rv. 265812 – 01, Sez. 1, n. 40315 del 28/09/2012, Scatigno, Rv. 253498 – 01 e Sez. 5, n. 8003 del 15/09/2016, Cavallari. Il ricorso è dichiarato inammissibile e nulla è disposto per le spese in favore del querelato.
Nota della Redazione
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