Messaggistica criptata Sky-Ecc e utilizzabilità degli ordini europei di indagine (Cass. pen. Sez. III n. 11189 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione all’estero, mediante ordine europeo di indagine, di dati relativi a comunicazioni intercorse su sistemi criptati, l’utilizzabilità degli atti è subordinata al rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui il diritto di difesa e la garanzia del giusto processo, ma non anche all’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni dell’ordinamento italiano in tema di formazione e acquisizione. L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato per criptare le comunicazioni non determina, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, violazione dei diritti di difesa, dovendo escludersi il pericolo di alterazione dei dati, poiché il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura. Il complesso processo valutativo che fonda la custodia cautelare non è equiparabile al trattamento automatizzato dei dati disciplinato dall’art. 8 d.lgs. 51/2018. In sede di legittimità, le censure che investono il vizio di motivazione sulla gravità degli indizi si risolvono in una differente lettura delle risultanze e sono, pertanto, inammissibili.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in funzione di tribunale del riesame, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen., nonché per plurimi episodi di cessione di stupefacente.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità dei dati informatici acquisiti in territorio estero tramite ordine europeo di indagine e relativi alla messaggistica sulla rete criptata Sky-Ecc, la carenza del quadro indiziario e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, articolato in motivi a tratti non consentiti e comunque infondati. Quanto all’utilizzabilità delle conversazioni acquisite mediante ordini europei di indagine, il Collegio richiama le pronunce delle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29.02.2024, che nell’ordinanza impugnata erano già state esaminate con esito opposto rispetto alle tesi difensive.
Sul tema del diritto di difesa, il ricorrente lamentava di non aver potuto disporre dell’algoritmo di decifratura e del software di selezione dei messaggi. La Corte osserva che tali doglianze non risultano ignorate dal Tribunale, che le ha superate richiamando i principi delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia UE nella causa C-670/22. Militano in senso contrario anche considerazioni tecniche, già valorizzate in Sez. 1 n. 6364 e n. 6363 del 13.10.2022, secondo cui il contenuto di ciascun messaggio resta inscindibilmente abbinato alla chiave di cifratura e l’uso di una chiave errata non consente la decriptazione nemmeno parziale.
La Corte esclude, poi, la pertinenza del richiamo all’art. 8 d.lgs. 51/2018, non potendo il processo valutativo che ha fondato la cautela essere equiparato al trattamento automatizzato dei dati. Analogamente inconferenti risultano la sentenza della Grande Camera nella causa Yuksel Yalcinkaya c. Turchia e la pronuncia della Corte di giustizia UE n. 171/2024, fondate su presupposti di fatto differenti.
Quanto alla censura sul titolo di reato per cui l’autorità straniera aveva disposto l’intercettazione, la Corte ribadisce che, ai fini dell’utilizzabilità degli atti acquisiti mediante O.I.E., è necessario garantire il rispetto dei diritti fondamentali, ma non l’osservanza di tutte le disposizioni italiane in tema di formazione e acquisizione degli atti, gravando inoltre sulla parte che eccepisce la nullità o inutilizzabilità l’onere di formale produzione delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio.
Sul quadro indiziario, il Collegio rileva che il ricorso non si confronta con l’apparato argomentativo del Tribunale e con gli elementi che hanno configurato il sodalizio di stampo mafioso e il ruolo di partecipe dell’indagato: frequenza dei contatti, stabilità del rapporto di fornitura, disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina e impiego di sistemi criptati riservati ai vertici della struttura. Le censure, in quanto volte a ottenere una diversa valutazione delle circostanze, travalicano i limiti del sindacato di legittimità.
Nota della Redazione
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