Posizione di garanzia del comodante di fondo limitrofo alla ferrovia (Cass. pen. Sez. IV n. 1906/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comodante non assume, in via generale, un obbligo di vigilanza circa l’uso della cosa da parte del comodatario, attesa la natura del contratto. Tuttavia, a fronte di una cosa che, per la sua natura intrinseca o per particolari qualità giuridiche, presenti limitazioni nel suo utilizzo, il comodante ha l’obbligo di conformare il contratto entro tali limiti, rimanendo, in caso contrario, cogestore del rischio insito nell’uso della cosa stessa e, dunque, corresponsabile degli eventi in danno di terzi o del comodatario. La posizione di garanzia del comodante non sorge per un generale dovere di controllo sull’uso, ma si radica nel momento di stipula del contratto, quando l’uso concesso è incompatibile con i divieti gravanti sul bene.
Il Fatto
La società proprietaria di un lotto di terreno adiacente alla linea ferroviaria concedeva verbalmente in comodato d’uso gratuito una porzione del fondo a una società edile per il deposito di attrezzature e materiali. Nel corso dello scarico di tegoli in cemento armato, il legale rappresentante della società comodataria, manovrando un’autogrù, ne causava il ribaltamento. Il braccio del mezzo invadeva la sede ferroviaria, provocando la recisione dei cavi elettrici, l’urto e il deragliamento di un treno passeggeri in transito.
Il Tribunale assolveva i rappresentanti della società comodante perché il fatto non sussisteva, escludendo l’obbligo del comodante di disciplinare l’utilizzo del bene da parte del comodatario. La Corte d’appello riformava la sentenza, condannando gli imputati per il delitto di disastro ferroviario colposo, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso che il solo contratto di comodato attribuisca al comodante una posizione di garanzia sull’uso del bene, rettificando sul punto le affermazioni della sentenza impugnata. I precedenti di legittimità invocati, infatti, afferivano a fattispecie in cui la responsabilità era stata riconosciuta per danni derivanti da vizi della cosa concessa, non già da un’attività svolta dal comodatario.
Tale responsabilità sussiste, invece, quando il danno sia derivato da parti della cosa rispetto alle quali il comodante non si sia completamente spogliato di ogni potere di vigilanza e controllo, configurandosi una cocustodia. Il comodante mantiene una propria posizione di garanzia in relazione ai vizi, palesi o occulti, della cosa, ma non ha, in linea generale, un obbligo di vigilanza sull’uso che il comodatario ne fa. La dottrina civilistica e la giurisprudenza di legittimità convergono nel ritenere che sia il comodatario, quale detentore-custode, a rispondere verso i terzi per i danni connessi all’uso. La violazione di tale principio avrebbe dovuto condurre all’annullamento della sentenza impugnata.
Tuttavia, nel caso di specie, la peculiarità della vicenda è data dal fatto che l’obbligo di disciplinare l’attività del comodatario non nasce da un generale dovere di vigilanza, ma dal momento stesso della stipula del contratto. Il comodato, ai sensi dell’art. 1803 cod. civ., deve avere un “uso determinato”. Concedendo un terreno adiacente alla linea ferroviaria per il deposito di materiali edili, gli imputati erano a conoscenza delle limitazioni d’uso imposte dal d.P.R. n. 753/1980 e delle comunicazioni intercorse con la società di gestione della rete ferroviaria, che vietavano l’utilizzo di strumenti di elevazione il cui ribaltamento potesse pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
La posizione di garanzia si radica, quindi, nell’omissione contrattuale: l’obbligo di impartire precise prescrizioni al comodatario circa le attività vietate, per circoscrivere l’uso del bene entro i limiti imposti dalla sua natura e dalla sua collocazione. L’evento era prevedibile, in quanto la movimentazione di manufatti pesanti richiedeva l’impiego di macchinari imponenti, il cui uso in prossimità della linea ferroviaria era vietato. Non avendo conformato il contratto ai vincoli, i comodanti sono divenuti cogestori del rischio, divenendo responsabili del disastro cagionato. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi di censura e riconoscendo corretta la condanna pronunciata in appello.
Nota della Redazione
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