Inammissibile il ricorso riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 2938 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito è inammissibile. Il vizio di motivazione dedotto non è configurabile quando il provvedimento impugnato esponga in modo puntuale e logicamente coerente le ragioni del proprio convincimento. L’inammissibilità consegue anche alla prospettazione di un difetto argomentativo che non emerge dal testo della decisione. La valutazione sulla rilevanza della dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, come il diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituisce apprezzamento di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha riformato la decisione del Tribunale di Lecce, dichiarando non doversi procedere per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e riducendo la pena. In primo grado l’imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, con esclusione della contestata recidiva e riconoscimento del vincolo della continuazione.

Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con i quali deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, il vizio di motivazione sulla rilevanza della dichiarazione sostitutiva del casellario, la violazione di legge sull’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 483 cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina partitamente i quattro motivi e ne rileva la comune attitudine a riproporre doglianze già sottoposte al giudice di merito. Il primo motivo, incentrato sulla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e correttamente disattesi, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sulla rilevanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale.

Analoga sorte tocca al secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione sulla medesima questione: la Corte lo dichiara inammissibile perché prospetta un difetto argomentativo non emergente dal provvedimento impugnato e perché riproduttivo di doglianze già respinte in sede di merito.

Il terzo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 483 cod. pen., è giudicato manifestamente infondato. La Corte rileva che il difetto di motivazione lamentato non emerge dal provvedimento impugnato, il quale ha spiegato sul piano logico le ragioni per cui la tesi dell’errore sostenuta dall’imputato non risulti sostenibile.

Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte di appello ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, che non è emerso alcun elemento idoneo a giustificare il riconoscimento, anche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato per bancarotta fraudolenta.

Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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