Ricorso inammissibile se reitera doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24929 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre profili di doglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, risultando i motivi non specifici ma soltanto apparenti, perché privi della funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di rivalutare il compendio probatorio quando il giudice di merito abbia esposto in modo congruo e logico le ragioni del proprio convincimento. In tema di recidiva, la valutazione non può fondarsi sulla sola gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri superati da tale valutazione.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il reato di truffa, la cui responsabilità era stata accertata tanto in primo grado quanto in appello. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20.11.2025, aveva confermato l’affermazione di responsabilità, ritenendo dimostrato il ruolo essenziale dell’imputato nella condotta decettiva finalizzata a carpire la fiducia della persona offesa e a conseguire l’ingiusto profitto con altrui danno.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità e sull’identificazione dell’autore della condotta; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte, investita del controllo di legittimità sui motivi dedotti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché, in sede di legittimità, non è consentito il vizio di motivazione che risulti meramente reiterativo di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. I motivi, osserva la Corte, si palesano non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva esplicitato in modo congruo le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità. Dalle risultanze probatorie era emerso in modo chiaro e univoco che l’imputato aveva posto in essere le condotte fraudolente, integrando tanto il profilo materiale quanto quello soggettivo della fattispecie contestata. Assume rilievo decisivo, inoltre, l’incameramento del profitto confluito sul conto corrente personale dell’imputato che, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate, costituisce elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità.

Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è parimenti inammissibile e manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (nel testo è citata Sez. 2 n. 10988 del 2022).

Il terzo motivo è infine dichiarato infondato. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è esente da evidenti illogicità, poiché non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione (nel testo è citata Sez. 3 n. 2233 del 2022).

Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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