Correzione d’ufficio del dispositivo per errata individuazione della parte condannata (Cass. civ. Sez. 5 n. 13410 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della correzione degli errori materiali, disciplinato dall’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., è esperibile avverso i provvedimenti della Corte di cassazione e può essere attivato d’ufficio dalla stessa Corte in qualsiasi tempo. L’erronea indicazione, nel dispositivo, della parte condannata alla rifusione delle spese processuali, unitamente all’errata denominazione dell’ente impositore vittorioso, integra un errore materiale emendabile in sede di correzione, non essendo necessaria alcuna attività difensiva delle parti. Il procedimento di correzione, per la sua speciale natura, non dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non potendosi individuare in esso una parte vittoriosa e una parte soccombente.
Il Fatto
Il contenzioso traeva origine da una sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Regione Sicilia, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione. Con l’ordinanza oggetto di correzione, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della segnalazione della cancelleria, pervenuta alla Corte in data 21.2.2025, emergeva la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo della predetta ordinanza, ove era stata indicata quale controparte vittoriosa l’Agenzia delle Entrate anziché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nell’udienza fissata per la correzione, la Corte aveva altresì riscontrato un ulteriore errore materiale, rinviando a nuovo ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che la novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. consente alla parte interessata di chiedere la correzione del provvedimento, ma attribuisce alla stessa Corte il potere di rilevare d’ufficio l’errore in qualsiasi tempo.
Esaminato il provvedimento oggetto di correzione, la Corte ha ravvisato nel dispositivo la presenza di due errori materiali: da un lato, l’errata indicazione dell’Agenzia delle Entrate in luogo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto quest’ultimo effettivamente vittorioso nel giudizio di legittimità; dall’altro, la condanna alle spese processuali pronunciata nei confronti della parte ricorrente, la quale era invece risultata vittoriosa, anziché della parte controricorrente, risultata soccombente.
La Corte ha quindi ritenuto di poter provvedere senz’altro, mediante ordinanza, alla correzione dei predetti errori, disponendo la sostituzione, nel dispositivo dell’ordinanza n. 32240/2024, della parola “ricorrente” con la parola “controricorrente” e delle parole “Agenzia delle Entrate” con le parole “Agenzia delle Entrate Riscossione”.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso ogni pronuncia, in ragione della speciale natura del procedimento, richiamando i precedenti di Cass. n. 12184/2020, Cass. n. 14/2016 e Cass. n. 21213/2013.
Nota della Redazione
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