Archiviazione di pseudo notizia di reato e qualificazione dell’impugnazione (Cass. pen. Sez. IV n. 40204 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il G.I.P. dispone l’archiviazione di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) non è affetto da abnormità, poiché il giudice provvede nell’esercizio del potere devolutogli, sulla base degli atti rilevanti. Il provvedimento di archiviazione di un procedimento iscritto a Modello 45 non è di per sé specificamente impugnabile, rientrando nelle prerogative del P.M. la trasmissione diretta in archivio, ovvero la sottoposizione al G.I.P. L’impugnazione proposta avverso tale decreto è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dall’impugnante: ove proposta a giudice incompetente, gli atti vanno trasmessi al giudice competente, individuato nel tribunale in composizione monocratica quale organo del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Brescia, con decreto dell’11 aprile 2024, ha disposto l’archiviazione di un fascicolo riguardante il decesso per incidente stradale di una persona, iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) a seguito di querela presentata dagli eredi della vittima. La richiesta di archiviazione era stata inizialmente formulata dal P.M. sul presupposto che i fatti esposti non configurassero alcuna ipotesi di reato.

Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi della vittima, deducendo violazione di legge per abnormità del provvedimento. La difesa lamenta l’uso dello schema della pseudo notizia di reato, che avrebbe estromesso i querelanti dalla possibilità di esperire i rimedi previsti dall’ordinamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude, in via preliminare, la sussistenza di qualsiasi abnormità. Il G.I.P. ha deciso nell’esercizio delle proprie competenze la richiesta di archiviazione devolutagli, provvedendo nei limiti del potere spettantegli, sulla scorta di tutti gli atti rilevanti, con correlata possibilità di individuare specifiche fattispecie di reato e disporre l’ordine di iscrizione di soggetti noti (cfr. Sez. U n. 22909 del 31/05/2005, Minervini).

Né assume rilievo che il decreto sia stato pronunciato in un fascicolo iscritto a Modello 45. Il provvedimento di diretta archiviazione di procedimenti iscritti a Modello 45 non è di per sé specificamente impugnabile, rientrando nelle prerogative del P.M. la facoltà di trasmettere direttamente in archivio i procedimenti nei quali non è individuata una notizia di reato, a prescindere da astratte prospettazioni di parte, ovvero di sottoporre l’archiviazione al G.I.P., che a quel punto è tenuto a provvedere (cfr. Sez. U n. 34 del 22/11/2000, P.M. contro ignoti; Sez. I n. 42884 del 21/10/2009, P.M. contro ignoti).

Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente ha anche lamentato di non avere mai ricevuto esiti sulle proprie richieste ex art. 335 cod. proc. pen., anche dopo l’emissione del decreto impugnato. Tale doglianza può essere fatta valere mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica, giusta applicazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen.

L’art. 568 cod. proc. pen. prevede che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall’impugnante e che, ove proposta a giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente. Nel caso di specie il giudice competente, dovendosi qualificare l’impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., è individuato nel tribunale in composizione monocratica. A tale organo vanno pertanto trasmessi gli atti, essendo il giudice tenuto a decidere la dedotta regiudicanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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