Conversazioni registrate da parte consapevole e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. IV n. 40198 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La registrazione fonografica di conversazioni realizzata, anche in via riservata, da uno dei partecipi al colloquio consapevole costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., acquisibile e utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. Il relativo giudizio di attendibilità e interpretazione del contenuto appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. Il vizio di contraddittorietà della motivazione rileva, però, quando un passo della decisione sia logicamente incompatibile con altro passo della stessa o con atti del medesimo processo. La sentenza che, a fronte di dichiarazioni contraddittorie del testimone, individui l’autore del reato senza spiegare il percorso logico che supera il ragionevole dubbio è viziata e va annullata con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca a carico dell’imputato per il reato di furto aggravato, contestato per essersi impossessato di uno scuoter elettrico custodito all’interno della scala condominiale e sottratto alla proprietaria, con l’aggravante dell’esposizione dei beni alla pubblica fede.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’acquisizione dibattimentale di tre supporti audio riproducenti conversazioni, asseritamente estrapolati da un telefono cellulare senza copie forensi a garanzia dell’integrità. Con il secondo ha censurato la motivazione per illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni del testimone, che avrebbe cambiato più volte versione sull’identità dell’autore del furto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della utilizzabilità delle registrazioni. Il collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36747 del 2003 e quello di Sez. U. n. 22471 del 2015: la registrazione di conversazioni cui partecipi consapevolmente uno degli interlocutori ha natura di documento se formata in ambito extraprocedimentale. Non si applica, dunque, lo statuto delle intercettazioni, perché non è in gioco la segretezza delle comunicazioni ma la riservatezza, che riceve tutela attenuata.

Su questa base il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità. L’acquisizione era avvenuta ex art. 234 cod. proc. pen. e i supporti erano stati formati nei giorni immediatamente successivi al furto, su impulso della persona offesa e del suo compagno.

La Corte accoglie invece il secondo motivo. Premette che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo quando un passo della decisione sia logicamente incompatibile con altro passo della stessa o con atti del medesimo processo, secondo il principio di Sez. III n. 4803 del 2024. Nel caso concreto, il teste aveva dapprima negato di aver riferito che l’autore fosse l’imputato, precisando che era stato il compagno della persona offesa a fargli il nome; poi aveva indicato un diverso soggetto quale autore del furto.

I giudici di merito, tuttavia, hanno qualificato quelle affermazioni come dichiarazioni inequivoche di responsabilità, senza spiegare in maniera logica e coerente gli elementi che, oltre ogni ragionevole dubbio, consentivano di identificare l’imputato come autore del fatto. Il nome di quest’ultimo, dal tenore delle conversazioni, risultava essere stato fatto proprio dal compagno della persona offesa.

La sentenza è dunque annullata con rinvio, in punto di responsabilità, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio; resta assorbito il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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