Inammissibili i ricorsi su lieve entità e correlazione non sollevata in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12064 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduce l’erronea mancata sussunzione dei fatti nell’ambito della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quando il giudice di appello abbia escluso la ricorrenza della stessa valorizzando la continuità dell’attività organizzata di spaccio, il numero degli episodi di cessione accertati e la quantità e qualità dello stupefacente commercializzato. È, invece, inammissibile il motivo che censuri la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza se non è stato tempestivamente sollevato in sede di gravame: sul punto nulla doveva argomentare la Corte di appello. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 12 aprile 2024, riformava parzialmente la decisione con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato due imputati per reati in materia di stupefacenti, rideterminando le pene inflitte in accoglimento del più mite trattamento sanzionatorio richiesto in sede di gravame, sulla scorta della valutazione complessiva delle condotte contestate, e confermando nel resto.
Avverso tale sentenza i prevenuti proponevano ricorso per cassazione. Con un primo motivo, affidato a un difensore, deducevano l’erronea applicazione della legge per la mancata sussunzione dei fatti nell’ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con altro difensore ed atto successivo eccepivano la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe considerato i singoli episodi di spaccio come fattispecie autonome, anziché applicare il regime della continuazione nel calcolo della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ne hanno rilevato la manifesta infondatezza. La Corte veneziana, infatti, aveva correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità, dando rilievo a tre elementi convergenti: la continuità dell’attività organizzata di spaccio condotta dai ricorrenti, la quantità di episodi di cessione rilevati in sede di indagine e la quantità e qualità dello stupefacente commercializzato.
Tale valutazione si fonda su un apprezzamento di fatto che il giudice di legittimità non ha ritenuto censurabile, non emergendo alcun travisamento o vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Il percorso argomentativo della Corte territoriale risulta, dunque, coerente con la ratio della norma invocata, che richiede una complessiva valutazione della gravità del fatto concreto.
Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per una ragione essenzialmente processuale: il vizio non era stato sollevato in sede di gravame. Ne consegue che la Corte di appello nulla doveva argomentare in ordine a una censura mai prospettata nei suoi confronti.
La Suprema Corte ha poi richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, rilevando che nella fattispecie non sussistevano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Di qui la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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