Aree estrattive qualificate edificabili nel PRG sono soggette a IMU (Cass. civ. Sez. V n. 22574 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’edificabilità di un’area ai fini della determinazione della base imponibile secondo il valore venale si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolare generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. I terreni urbanisticamente destinati ad attività estrattiva, in quanto suscettibili di edificazione ancorché limitata a fabbricati strumentali, non possono essere considerati agricoli e vanno qualificati come edificabili. Nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato esterno relativo alle imposte periodiche riguarda solo i fatti costitutivi della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente, non gli elementi variabili nel tempo, né le mere questioni interpretative.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, sostenendo l’impossibilità di pretendere l’imposta perché sul fondo insisteva una cava estrattiva, con conseguente inedificabilità di fatto dell’area.

La CTP di Roma rigettava il ricorso. La CTR del Lazio accoglieva l’appello, affermando che, pur essendo il terreno classificato come edificabile nel PRG, l’imposta non poteva essere pretesa ove l’edificazione fosse di fatto impossibile, circostanza ricorrente in presenza di una cava. Avverso tale pronuncia la società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione del giudicato esterno formatosi su pronunce della Cassazione relative alle annualità dal 2002 al 2005, che avevano riconosciuto il presupposto impositivo sulle medesime aree. La Corte lo ha giudicato infondato: l’effetto vincolante del giudicato, in materia di imposte periodiche, opera solo per i fatti costitutivi a carattere stabile o tendenzialmente permanente, non per gli elementi variabili, quali le modalità di esercizio di una determinata attività, suscettibili di modificarsi nel tempo.

La Corte ha inoltre precisato che l’efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo rispetto all’interpretazione giuridica della norma tributaria, perché l’attività ermeneutica non può costituire limite all’esegesi di altro giudice né passare autonomamente in giudicato.

Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per assenza di motivazione, è stato parimenti respinto: la motivazione della CTR, pur sintetica, non si colloca al di sotto del minimo costituzionale.

Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica del PRG, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi. Ha poi ribadito che l’area adibita ad attività estrattiva, se suscettibile di edificazione ancorché limitata a fabbricati strumentali, deve essere qualificata edificabile con base imponibile determinata sul valore venale. Le attività estrattive, comportando rilevanti trasformazioni del territorio, integrano attività di natura industriale, e i fabbricati strumentali connessi, data la durata pluridecennale della coltivazione mineraria, difettano dei connotati di precarietà e temporaneità.

Non rileva pertanto la concreta destinazione a cava, ma la potenzialità edificatoria del bene. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

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