IRAP socio di società di revisione non è dovuta senza autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 30281 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’IRAP, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, non ricorre in capo al lavoratore autonomo che svolga l’attività avvalendosi di una struttura organizzativa facente capo a un soggetto diverso, di cui non sia titolare né responsabile. Non basta, infatti, che il professionista si avvalga di un’organizzazione altrui: occorre che tale organizzazione sia autonoma, cioè riferibile al contribuente stesso sotto il profilo organizzativo, oltre che operativo. L’inserimento stabile del professionista nella struttura di una società di consulenza, di cui sia socio, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione, poiché il potere di iniziativa sulle modalità organizzative e di scelta dei mezzi e del personale resta riservato alla società. La detenzione di una quota di partecipazione al capitale sociale non muta tale conclusione.

Il Fatto

Il contribuente, socio di una società di consulenza ed esercente attività libero professionale di revisore, proponeva due istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate per l’IRAP relativa a più periodi d’imposta, dal 2013 al 2017. L’Amministrazione non dava seguito alle istanze, formandosi così il silenzio diniego.

La Commissione tributaria provinciale, riunite le cause, respingeva i ricorsi, valorizzando la rilevante dimensione organizzativa della società e il ruolo della stessa nell’acquisizione della clientela. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente, che non avrebbe prodotto il contratto individuale disciplinante il rapporto con la società. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997 e delle regole sull’onere della prova, e li ritiene fondati. Muovendo dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, il Collegio ricorda che il tributo ha carattere reale e colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

Sul piano dei requisiti, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, in continuità con le Sezioni Unite n. 12108 del 2009: l’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia della mera collaborazione esecutiva.

Nella specie, osserva la Corte, è incontroverso che il contribuente non occupasse collaboratori alle proprie dipendenze e non disponesse di una propria organizzazione strumentale, essendo invece stabilmente inserito in una struttura facente capo alla società di consulenza. Poiché non sosteneva i costi per collaboratori e dipendenti, il contribuente non poteva assumere decisioni sulla loro scelta e gestione, al di là delle direttive impartite nel singolo incarico.

Il Collegio richiama il principio generale secondo cui non basta che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, occorrendo che questa sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso. Non sono pertanto soggetti ad IRAP i proventi percepiti per attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri, come nel caso del medico operante presso una clinica privata diretta da terzi. Tale indirizzo trova plurime applicazioni proprio in tema di professionisti che operano per società di revisione e consulenza.

Irrilevante è, infine, la circostanza che il contribuente detenesse una quota di partecipazione al capitale della società, poiché la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione facevano capo a un soggetto diverso. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, traendo erroneamente argomento dalla struttura della società che il professionista contribuiva a dirigere. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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