Arresti domiciliari: la deroga oraria non sospende i divieti imposti (Cass. pen. Sez. III n. 11182 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di arresti domiciliari con facoltà di allontanarsi dall’abitazione in determinati orari per le indispensabili esigenze di vita, il divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi non è sospeso durante il periodo di autorizzazione all’uscita. Le prescrizioni ulteriori rispetto all’obbligo di permanenza permangono efficaci, salvo che i contatti con terzi siano strettamente strumentali alla soddisfazione di quelle esigenze. La valutazione sulla lieve entità della violazione è rimessa alla discrezionalità del giudice della cautela ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, rigettava il gravame proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere.
Al ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari con la prescrizione di non avere contatti con soggetti diversi dai conviventi, era stata concessa l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 9 alle ore 10, con obbligo di preventiva comunicazione dell’orario di uscita e di rientro alla polizia giudiziaria. Nel corso di un controllo, gli agenti accertavano che l’uomo, fuori dall’abitazione, si era incontrato con un gruppo di congiunti presso un esercizio pubblico.
La Motivazione della Corte
La difesa sosteneva che l’autorizzazione ad assentarsi dall’abitazione assorbisse, in senso derogatorio, il divieto di contatti per tutta la durata dell’uscita. La Corte respinge l’assunto, richiamando l’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia in carcere in caso di violazione delle prescrizioni agli arresti domiciliari non ritenuta di lieve entità.
Il Collegio sottolinea l’elevato grado di discrezionalità del giudice della cautela nel valutare la lieve entità della violazione, sindacabile in sede di legittimità solo se manifestamente illogica. Sul punto richiama Sez. V n. 19874 del 2006.
Nel caso concreto la discrezionalità non ha trasmodato in arbitrio. Il ricorrente ha violato la prescrizione di non allontanarsi senza il previo avviso alle forze dell’ordine e, soprattutto, ha incontrato più persone non conviventi. La facoltà di uscire gli era stata concessa al solo fine di attendere alle indispensabili esigenze di vita, finalità che non ricomprende l’opportunità di ricevere la visita di un nutrito gruppo di parenti.
La Corte precisa che il divieto di contatti con terzi non può intendersi sospeso in modo generalizzato durante il periodo di uscita autorizzata. La contraddittorietà tra il divieto e le esigenze che giustificano l’allontanamento va contenuta nei soli contatti con terze persone che siano strettamente strumentali alla soddisfazione di quelle esigenze, e non estesa a una sospensione integrale delle prescrizioni.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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