Riparazione per ingiusta detenzione anche per ritardo nell’esecuzione dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. III n. 11179 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen., è configurabile anche quando la restrizione della libertà personale consegua a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, e derivi da un errore dell’autorità procedente, sempre che non vi abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato. La tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposto per l’affidamento in prova al servizio sociale determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione e integra titolo per la domanda di riparazione. L’illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione, causata dal ritardo nell’esecuzione, costituisce violazione di legge rilevante ai fini dell’equa riparazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza l’affidamento in prova al servizio sociale con provvedimento depositato immediatamente in cancelleria e con ordine di immediata scarcerazione. Il provvedimento veniva notificato circa tre mesi dopo, così che la liberazione avvenne in ritardo.
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. veniva rigettata in sede di merito. Su ricorso per cassazione l’ordinanza veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che nel giudizio rescissorio rigettava nuovamente l’istanza. Da qui il nuovo ricorso, affidato alla deduzione dell’inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce le fasi procedimentali e rileva che la sentenza rescindente aveva già affermato un principio chiaro: le vicende dell’esecuzione non sono estranee all’orizzonte della riparazione e l’istituto dell’art. 314 cod. proc. pen. è applicabile ogni volta che dalle stesse derivi un’ingiustizia della detenzione patita. Il ritardo nella esecuzione dell’affidamento, protrattosi per circa tre mesi in violazione degli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 230/2000, integra una violazione di legge.
Il giudice del rinvio, pur riconoscendo che tra le ipotesi di ingiusta detenzione rientra quella verificatasi per erroneo ordine di esecuzione, aveva negato la sussistenza della violazione di legge già accertata in sede rescindente, addossando il ritardo al malfunzionamento della cancelleria e non all’autorità procedente.
La Corte censura questo percorso. Richiama la propria giurisprudenza, da ultimo Sez. IV n. 42632 del 2024, secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche quando la restrizione, correlata a vicende successive alla condanna, derivi da un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, e la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione.
Ciò che rileva, si legge, non è la legittimità dell’originario ordine di esecuzione, ma il diritto della condannata ammessa all’affidamento di godere della immediata liberazione connessa all’istituto. Va dunque confermata l’illegittimità sopravvenuta dell’ordine esecutivo, causa del ritardo, la cui rilevanza ai fini dell’equa riparazione è già stata affermata da questa Corte, in linea con la pronuncia della Corte cost. n. 310 del 1996.
Restava inadempiuto il mandato della sentenza rescindente, che aveva ritenuto non accertate le cause del rilevante ritardo e non noto se l’ordinanza di affidamento fosse stata comunicata alla Procura della Repubblica e in che data. I vizi logico-giuridici impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.