Arricchimento senza causa verso la P.A. e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. I n. 6703 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento. Il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo invece eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò dunque di arricchimento imposto. È affetta da motivazione solo apparente, e come tale sindacabile, la sentenza che neghi l’arricchimento con formule generiche, prive di aggancio a elementi istruttori. In tema di art. 191, comma 4, TUEL, l’azione diretta del fornitore verso l’amministratore o il funzionario presuppone l’acquisizione di beni o servizi in carenza di impegno contabile, non anche la sola invalidità del titolo per difetto di forma scritta.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di professionisti ottiene da un ente locale l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto sportivo, con contratto che fissa un importo dei lavori e un compenso determinato e dichiarato immodificabile. Nel corso dell’esecuzione il valore dell’opera cresce in misura rilevante, con conseguente lievitazione dei costi professionali. L’ente approva il progetto definitivo in una delibera che rinvia l’attestazione della copertura finanziaria a fasi successive.

I professionisti chiedono il pagamento dei maggiori compensi con ricorso per decreto ingiuntivo. L’ente si oppone eccependo l’invalidità della delibera per assenza di copertura finanziaria e l’assenza di una pattuizione scritta integrativa, e propone domanda riconvenzionale di restituzione delle somme già corrisposte. Soccombente in primo grado e in appello, il raggruppamento ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’interpretazione del contratto, è inammissibile. La clausola che prevede la facoltà dell’ente di chiedere varianti non crea alcun automatismo di adeguamento del compenso: delinea solo la possibilità di un successivo accordo, mai concretizzatosi in un patto scritto. I giudici di merito hanno accertato con doppia decisione conforme, ex art. 348-ter c.p.c., che le modifiche dovevano essere stipulate per iscritto, trattandosi di negozi con la P.A., e che la delibera di approvazione del progetto è atto interno privo di attitudine a costituire titolo del credito.

Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dei funzionari ex art. 191 TUEL, è infondato. La motivazione del giudice d’appello non è contraddittoria: il contratto e la copertura finanziaria riguardavano l’incarico originario, mentre per le prestazioni aggiuntive difettava un nuovo titolo scritto. L’azione diretta del fornitore verso l’amministratore o il funzionario presuppone l’acquisizione di beni o servizi in carenza di impegno contabile; esclusa tale acquisizione, resta irrilevante la consapevolezza del professionista circa le irregolarità.

Il terzo motivo è fondato. La Corte d’appello ha negato l’arricchimento con formula lapidaria, senza chiarire quale progetto fosse rimasto inutilizzato né su quali elementi istruttori fondasse l’assunto. Richiamando un orientamento superato, ha preteso l’avvalsamento del lavoro da parte dell’ente come requisito dell’azione. Il principio corretto, espresso dalle Sezioni Unite n. 10798 del 2015, è opposto: l’arricchimento va valutato in dimensione oggettiva e il suo riconoscimento non è elemento costitutivo della domanda. Spetta alla P.A. eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità di rifiutarlo per inconsapevolezza.

Anche il quarto motivo è fondato. Il capo che accoglie la domanda riconvenzionale di restituzione è motivato in modo solo apparente, senza indicare l’importo delle somme da restituire né le modalità di calcolo, omettendo di considerare che i professionisti avevano eseguito la sola progettazione definitiva e non quella esecutiva. Il quinto motivo resta assorbito; il ricorso incidentale condizionato è a sua volta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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