Delega di firma e notifica diretta negli accertamenti tributari (Cass. civ. Sez. V n. 6702 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni: essa realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna e non richiede l’indicazione del nominativo del delegato, della durata della delega né delle ragioni di servizio. La delega non deve essere allegata all’atto a pena di nullità; ove il contribuente contesti la sottoscrizione, l’Ufficio è tenuto a dimostrarne la sussistenza, potendo depositarla anche in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. La notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale ordinario, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, non richiede la redazione di alcuna relata né annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della titolare di un’impresa individuale in cui si era trasformata una società in nome collettivo, un atto di recupero del credito d’imposta ex art. 2, comma 539, della L. n. 244 del 2007, concesso per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato in aree svantaggiate. L’Ufficio assumeva che il beneficio fosse stato utilizzato in compensazione pur essendo intervenuta la decadenza ex comma 545, lettera b), per mancato mantenimento dei posti di lavoro.

Contestualmente venivano notificati alla titolare e agli ex soci della cessata società cinque avvisi di accertamento, con recupero a tassazione IRPEF, in proporzione alle quote, del residuo credito non utilizzato e distribuito ai soci. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, li respingeva. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità degli avvisi per mancanza di valida delega in capo al funzionario sottoscrittore. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la delega di firma non richiede l’indicazione del nominativo del delegato, della durata né delle comprovate ragioni di servizio prescritte dall’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001 per la delega delle funzioni dirigenziali. L’attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso la qualifica rivestita, consentendo la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.

Quanto agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, la Corte ribadisce che per la validità della sottoscrizione non è necessaria la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente l’appartenenza del funzionario alla carriera direttiva, corrispondente alla terza area funzionale del comparto delle agenzie fiscali. Nel caso concreto la CTR aveva accertato, con apprezzamento insindacabile, che la delega era stata allegata in primo grado e che la scheda personale del firmatario ne attestava l’appartenenza alla Terza Area.

Il secondo motivo censurava la validità della notifica eseguita a mezzo posta senza relata. La Corte conferma l’orientamento per cui la notifica degli atti impositivi può avvenire nelle forme del codice di rito ex art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 oppure direttamente a mezzo del servizio postale ex art. 14 della L. n. 890 del 1982; in quest’ultimo caso valgono le regole postali ordinarie, non è richiesta alcuna relata e opera la presunzione di consegna ex art. 1335 cod. civ..

Il terzo motivo lamentava l’omesso contraddittorio preventivo e la mancata notifica del processo verbale di constatazione. La Corte richiama lo ius receptum: per i tributi non armonizzati, come l’IRPEF, le garanzie dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 operano solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino; nessun obbligo di PVC ex art. 24 della L. n. 4 del 1929 sussiste in assenza di accessi.

Il quarto motivo contestava il ricorso all’atto di recupero anziché al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ribadisce che la diretta iscrizione a ruolo è consentita solo quando il dovuto si determina con semplice controllo cartolare, e non quando occorra risolvere questioni giuridiche, come nel disconoscimento di crediti d’imposta non spettanti. La doglianza sull’insussistenza delle condizioni di decadenza presuppone inoltre una rivalutazione del fatto, inammissibile. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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