L’art. 2 della legge n. 1/2026 non amplia l’attività consultiva oltre il PNRR: inammissibile la richiesta della Zona sociale (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 17 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività consultiva disciplinata dall’art. 2 della legge n. 1/2026 costituisce una funzione peculiare, che si affianca — senza derogarvi o abrogarla tacitamente — a quella prevista dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il campo di applicazione della nuova norma è unicamente quello relativo all’attuazione del PNRR e del PNC. Per l’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere è necessario che la questione sia connessa all’attuazione del PNRR o del PNC, che l’atto abbia un valore complessivo non inferiore a un milione di euro e che la fattispecie sia estranea ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. L’ente richiedente ha l’onere di dichiarare espressamente la sussistenza dei presupposti legittimanti e l’assenza delle cause di esclusione.
Il Fatto
Il Comune di Narni, in qualità di Comune capofila della Zona sociale n. 11, ha avanzato alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria una richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, in merito alla qualificazione giuridico-contabile della spesa per il pagamento delle rette di accoglienza di minori inseriti in strutture residenziali, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, nell’ambito della gestione associata dei servizi sociali. L’istanza è stata inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali e il richiedente ha dichiarato espressamente di voler azionare la nuova funzione consultiva introdotta dalla legge n. 1/2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 2 della legge n. 1/2026, in vigore dal 22 gennaio 2026, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo una nuova funzione consultiva su richiesta di comuni, province, città metropolitane e regioni, limitatamente a questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC. Il Collegio ha escluso che la nuova disposizione abbia inciso sull’attività consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ritenendo che la legge n. 1/2026 abbia introdotto una funzione aggiuntiva e speciale, come confermato anche dai lavori preparatori.
Richiamando i primi interventi delle Sezioni regionali di controllo del Veneto e della Sicilia, la Sezione ha condiviso l’orientamento secondo cui la richiesta di parere deve presentare due requisiti indefettibili: la connessione con l’attuazione del PNRR o del PNC e un valore complessivo non inferiore a un milione di euro. Ha inoltre richiamato la lettura difforme proposta dalla Sezione dell’Emilia-Romagna, senza accoglierla, ribadendo la natura speciale della disciplina.
Applicando tali parametri al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la richiesta non risulta integrare il requisito oggettivo, non vertendo su una questione relativa o connessa al PNRR o al PNC, né essendo stato indicato il valore complessivo dell’operazione. Ha inoltre osservato che il richiedente non ha fornito indicazioni circa la insussistenza di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e di fatti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. In ordine al requisito soggettivo, la Sezione ha dubitato della legittimazione del Comune capofila della Zona sociale, formazione non espressamente indicata dalla norma, sebbene composta da comuni.
La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 1/2026, con trasmissione della deliberazione al Sindaco del Comune di Narni per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.