Parifica rendiconto regionale sospesa per fondi sottostimati e questioni di costituzionalità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 242 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, il fondo rischi contenzioso non può accogliere fattispecie già qualificabili come debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 118/2011. Ove il debito sia accertato da provvedimento giurisdizionale esecutivo, ancorché non definitivo, l’obbligo di integrale pagamento è immediatamente esigibile e impone l’accantonamento dell’intero valore della soccombenza nel fondo per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12, non già nel fondo contenzioso. I due fondi rispondono a logiche distinte e non possono compensarsi. Ne deriva la non parificabilità delle poste sottostimate, con rideterminazione in aumento della parte accantonata del risultato di amministrazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo è chiamata a parificare il rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio 2024, trasmesso con nota del 29 aprile 2025. L’istruttoria ha riguardato i saldi fondamentali, il recupero del disavanzo, la congruità degli accantonamenti, il perimetro sanitario, la spesa di personale, le partecipate, il trasporto pubblico locale e i fondi europei. Per la prima volta è stata svolta la verifica dell’affidabilità delle scritture contabili secondo la metodologia della Déclaration d’Assurance. Nel corso del giudizio è stato depositato un atto di intervento volontario nell’interesse di dipendenti del Consiglio regionale, pensionati e in servizio, che ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità delle attività di recupero poste in essere dopo la sentenza della Consulta n. 146/2019.
Il Procuratore regionale ha concluso per la parificazione nei limiti della propria memoria; la Regione ha depositato memorie e precisazioni, chiedendo in sostanza la conferma dei saldi esposti.
La Motivazione della Corte
L’intervento è dichiarato inammissibile per concorso di ragioni. Le Sezioni riunite hanno chiarito che le “formalità” richiamate dall’art. 40 T.U. Corte dei conti attengono alla trattazione in udienza pubblica, alla deliberazione e alla decisione, non agli istituti processuali; nel giudizio di parifica non si configura un processo di “parti”. Anche aderendo a tale indirizzo, resta il disposto dell’art. 85 c.g.c., che ammette il solo intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni del pubblico ministero, con prova della notifica alle parti. Nella specie le istanze degli interventori non collimano con le conclusioni del Procuratore regionale e manca la notifica.
Quanto agli accantonamenti, la Corte verifica la sostanziale attendibilità del risultato di amministrazione, la cui entità è però incisa dalle sottostime rilevate. Sul fondo rischi contenzioso, l’analisi di un elenco di giudizi con pronunce esecutive mostra che la Regione ha accantonato percentuali oscillanti tra il 10 e il 90 per cento del valore delle condanne. Il Collegio ritiene che, davanti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, l’accantonamento al fondo contenzioso sia incongruo, poiché il debito accertato è immediatamente esigibile e deve essere coperto integralmente nel fondo per debiti fuori bilancio non riconosciuti. Emerge così una sottostima di euro 745.498,76.
Un giudizio di valore ingente, con sentenza di condanna della Corte di appello non eseguita e ricorso in Cassazione pendente, è stato accantonato al 90 per cento. La Corte osserva che l’impegno assunto su apposito capitolo è inferiore al valore della condanna, residuando un differenziale non coperto, di cui la Regione dovrà tenere conto nell’adeguamento del fondo.
Sul fondo di accantonamento per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12, la Corte respinge le controdeduzioni regionali sulla presenza di plurimi fondi: il fondo contenzioso neutralizza passività potenziali da giudizi pendenti, quello per debiti fuori bilancio garantisce la completa copertura delle fattispecie censite. I fondi non possono tra loro compensarsi. Rilevata la mancata inclusione di debiti maturati entro il termine dell’esercizio, la sottostima è di euro 3.582.783,73.
La conseguenza è la parifica del rendiconto ad eccezione delle due poste, con rideterminazione in aumento di euro 4.328.282,49 della parte accantonata del risultato di amministrazione. Il giudizio è poi sospeso in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’esercizio 2023, relative al finanziamento dell’ARPAC a valere sul perimetro sanitario, all’emolumento omnicomprensivo per gli uffici di diretta collaborazione e alle spettanze del personale distaccato; resta sospesa anche la decisione definitiva sul conto del bilancio, sul conto economico e sullo stato patrimoniale.
Nota della Redazione
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