Art. 623 c.c. Comunicazioni agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
Funzione della norma
L’art. 623 c.c. disciplina la comunicazione individuale dell’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari, e opera in una fase successiva rispetto alla pubblicazione notarile. La sua funzione propria non è formare il testamento, né verificarne la validità, ma renderne concretamente conoscibile l’esistenza ai destinatari interessati (App. Ancona 546/2025).
Il momento della comunicazione: pubblico rispetto a olografo e segreto
Il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione varia in base alla forma del testamento. Per il testamento pubblico, il notaio che lo ha ricevuto comunica l’esistenza dell’atto agli eredi e legatari appena gli è nota la morte del testatore, poiché in questo caso l’atto è già formato e non richiede pubblicazione successiva. Per il testamento olografo o segreto, invece, la comunicazione avviene dopo la pubblicazione ex art. 620 o 621 c.c., perché solo a quel punto il notaio dispone di un atto formalmente reso conoscibile.
I destinatari della comunicazione
La comunicazione è dovuta agli eredi e ai legatari di cui il notaio conosce il domicilio o la residenza: l’obbligo è quindi circoscritto ai soggetti effettivamente individuabili sulla base delle informazioni in possesso del notaio, e non si estende a una ricerca generalizzata di tutti i possibili interessati.
Errori frequenti
- Ritenere che il termine per la comunicazione sia identico per tutte le forme testamentarie. Per il testamento pubblico decorre dalla conoscenza della morte del testatore; per l’olografo e il segreto decorre dalla pubblicazione.
- Considerare la comunicazione un requisito di validità o di efficacia del testamento. Si tratta di un adempimento successivo, volto a rendere conoscibile l’esistenza dell’atto, distinto dalla sua validità.
- Ritenere che il notaio debba ricercare attivamente eredi e legatari di cui non conosce il domicilio o la residenza. L’obbligo è limitato ai soggetti di cui il notaio ha effettiva conoscenza.
Cosa fare
Va verificato, a seconda della forma del testamento, se il termine rilevante per la comunicazione sia quello della conoscenza della morte del testatore (testamento pubblico) o quello della pubblicazione (testamento olografo o segreto).
Va accertato se il notaio fosse effettivamente a conoscenza del domicilio o della residenza di eredi e legatari, ai fini della verifica del corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione.