La prova della simulazione e l’onere dell’eventus damni nella revocatoria (Cass. civ. n. 20421 del 24.06.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, il creditore non deve provare la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto che l’atto di disposizione abbia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche solo attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio. L’onere di provare l’insussistenza dell’eventus damni, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca tale circostanza. L’accertamento della simulazione costituisce questione di mero fatto, rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici o giuridici della motivazione. La prova della simulazione rispetto ai terzi può essere desunta da presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e valutati nel loro insieme. In materia di impugnazioni, il ricorso proposto in forma autonoma da chi avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale si converte in quest’ultima solo se notificato entro il termine di quaranta giorni dall’impugnazione principale.

Il Fatto

Un creditore, dopo aver ottenuto una sentenza di condanna per un credito di rilevante importo, aveva avviato l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, senza esito positivo. Quest’ultimo, nelle more del giudizio, aveva trasferito tutti i suoi beni alla moglie e ai figli, oltre a un terreno edificabile a una società poi estintasi, che lo aveva ritrasferito a una società riferibile ai familiari del debitore, la quale aveva realizzato un edificio trifamiliare, cedendo una porzione al figlio del debitore e alla sua convivente. Il creditore aveva quindi proposto azione revocatoria e azione di simulazione avverso gli atti di disposizione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda relativa alla compravendita della nuda proprietà, dichiarato l’inefficacia della donazione di usufrutto, e dichiarato l’improseguibilità della domanda nei confronti dei terzi acquirenti. La Corte d’appello aveva accolto parzialmente il gravame, dichiarando la simulazione della compravendita del 1994 e confermando il resto della pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato la questione della forma dei ricorsi. Nel procedimento con pluralità di parti, una volta notificato il ricorso principale, le altre parti devono proporre i loro eventuali ricorsi nella forma del ricorso incidentale. Tuttavia, l’inosservanza di tale forma non comporta nullità se il ricorso è stato notificato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo, ravvisandosi in tal caso l’idoneità dell’atto a raggiungere lo scopo. Nella specie, il ricorso della moglie e dei figli del debitore, notificato nella stessa data ma a ora successiva, è stato convertito in ricorso incidentale.

Quanto al ricorso principale, relativo alla dichiarazione di inefficacia della donazione di usufrutto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche solo attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio. L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni. Nel caso di specie, il debitore non aveva fornito tale prova e le critiche erano apparse generiche.

In relazione al ricorso incidentale proposto dalla moglie e dai figli del debitore, la Corte ha ricordato che l’accertamento della simulazione è questione di mero fatto, la cui soluzione compete al giudice di merito e non è soggetta a sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici. La prova della simulazione rispetto ai terzi è normalmente desumibile da presunzioni, e la valutazione degli indizi è rimessa al giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato al solo procedimento logico. Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva accertato la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, quali la mancanza di prova del pagamento del prezzo, la successione temporale tra mutuo e compravendita, e l’insufficienza reddituale degli acquirenti. Le doglianze dei ricorrenti si risolvevano in una critica all’apprezzamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale del creditore, la Corte ha accolto la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese in favore della società che non aveva svolto attività difensiva in alcun grado di giudizio, essendo estinta prima dell’attivazione del giudizio. Ha invece rigettato la censura relativa alle altre parti, rispetto alle quali il creditore era soccombente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favore della società estinta e, decidendo nel merito, ha eliminato tale condanna.

La Corte ha infine condannato il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, dichiarando integralmente compensate le spese tra le restanti parti. Ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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