Uso esclusivo del bene comune e obbligo di corrispondere l’equivalente dei canoni (Cass. civ. Sez. 2 n. 13850 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coerede che, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario rimane nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario, pure ove utilizzi e amministri individualmente il bene. L’utilizzazione esclusiva della cosa comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre un pregiudizio in danno degli altri che siano rimasti inerti. L’obbligo di corrispondere l’equivalente dei canoni di locazione sorge solo ove sia dimostrato che il comportamento del comproprietario abbia concretamente impedito agli altri il pari godimento del bene.
Il Fatto
Una coerede proponeva domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni pervenuti per successione, deducendo che i beni erano rimasti nella disponibilità di un’altra sorella. Il Tribunale, con sentenze non definitive e definitiva, accertava i debiti della convenuta verso la massa, dichiarava esecutivo il progetto divisionale e condannava la medesima alle spese. La soccombente appellava le sentenze, ma la Corte d’appello rigettava il gravame. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la coerede, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio secondo cui l’indennizzo per l’occupazione dell’immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, confermando che lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni, come già affermato da Cass. n. 15182/2019.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto la ricorrente non aveva indicato l’oggetto dei mezzi di prova di cui deduceva la mancata assunzione né la loro correlazione con i fatti da dimostrare, limitandosi a riferimenti generici.
Con riferimento alla prima parte del terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del credito per l’incasso della vendita dei capi ovini come debito di valore, atteso che la trattenzione della somma costituiva fatto illecito.
La seconda parte del terzo motivo è stata invece accolta. La Corte ha precisato che l’uso esclusivo del bene da parte del comproprietario non è sufficiente a fondare l’obbligo di corrispondere l’equivalente dei canoni, richiamando il principio per cui il coerede che trattenga il possesso di un bene ereditario esercita legittimamente i propri poteri, salvo che il rapporto materiale instaurato con la res escluda gli altri coeredi dalla possibilità di instaurarne uno analogo (Cass. n. 18548/2022). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, perché verifichi l’esistenza di prova adeguata del comportamento esclusivo della ricorrente.
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Nota della Redazione
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