Art. 618 c.c. Casi e termini d’efficacia
Nella forma speciale stabilità dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Funzione della norma
L’art. 618 c.c. non disciplina la formazione del testamento dei militari e assimilati, ma delimita ulteriormente i casi in cui la forma speciale è ammessa e ne definisce l’efficacia temporanea, ponendosi in rapporto diretto con l’art. 617 c.c., che regola invece i presupposti soggettivi e oggettivi della forma speciale e le modalità di ricezione dell’atto.
I casi tassativi di ammissibilità
Possono avvalersi di questa forma speciale soltanto coloro che, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni: la norma individua situazioni tassative, ulteriori e più specifiche rispetto alla generica qualità di militare o di persona al seguito delle forze armate richiesta dall’art. 617 c.c.
Il termine di efficacia
Il testamento perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie. La ratio della norma è chiara: la deroga ammessa in situazione militare o assimilata dura solo finché dura, in termini sostanziali, la condizione eccezionale che giustifica il ricorso alla forma speciale, perché il legislatore vuole che, una volta ristabilita la possibilità di testare nelle forme ordinarie, il testatore abbia un tempo ragionevole per confermare, modificare o sostituire la propria volontà.
Errori frequenti
- Ritenere sufficiente la generica qualità di militare per accedere alla forma speciale. L’art. 618 c.c. richiede una delle situazioni tassative indicate: operazioni belliche, prigionia, acquartieramento o presidio fuori dal Regno, o interruzione delle comunicazioni.
- Far decorrere il termine trimestrale dal momento della redazione del testamento. Il termine decorre dal ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie.
Cosa fare
Va verificato che il testatore si trovasse in una delle situazioni tassativamente previste dalla norma al momento della redazione del testamento.
Va individuato con precisione il momento del ritorno del testatore in un luogo dove le forme ordinarie erano concretamente accessibili, per calcolare il termine trimestrale di efficacia.
Se il testatore sopravvive oltre tale termine e intende mantenere ferma la propria volontà, va valutata la necessità di rinnovarla in una forma ordinaria.
Nota della Redazione
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