Art. 667 c.c. Accessioni della cosa legata

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’art. 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

Funzione della norma

L’art. 667 c.c. regola l’estensione oggettiva del legato di cosa determinata, stabilendo che la cosa legata deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore e, quindi, con le accessioni che ne seguono la consistenza al momento dell’apertura della successione, salvo diversa volontà del testatore ricavabile dalla scheda. La ratio della norma è conservare l’unità economico-giuridica del bene principale oggetto del legato, evitando che l’onerato o l’erede onerato ne consegni una porzione artificialmente amputata rispetto allo stato reale del bene alla morte del de cuius.

Le costruzioni realizzate sul fondo legato

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni realizzate su di esso, sia che esistessero già al momento della redazione del testamento sia che siano state edificate successivamente, salva l’applicabilità del secondo comma dell’art. 686 c.c. in tema di revoca implicita per alienazione o trasformazione della cosa legata.

Gli acquisti posteriori contigui al fondo

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso un’unità economica: la norma richiede quindi non un mero collegamento territoriale, ma una reale integrazione funzionale ed economica tra il bene originariamente legato e l’acquisto successivo.

La natura personale dell’azione del legatario per la consegna

«L’azione che il legatario propone nei confronti dell’erede per ottenere la prestazione, consistente nella consegna del bene determinato oggetto del legato, nella quale si sostanzia l’obbligazione posta dal testatore a carico dello stesso, ha natura personale e non reale, ed è quindi esclusa la necessità di una prova del diritto di proprietà diversa dal titolo di acquisto, cioè la disposizione testamentaria. L’azione del legatario per la consegna del bene legato assume carattere di rivendica solo nel caso in cui il testatore abbia posto un termine per la prestazione da parte dell’erede e tale termine sia scaduto; ma anche in tale caso il legatario attore non è onerato della probatio diabolica, in quanto entrambe le parti contendono in ordine a un bene la cui provenienza, per l’una come per l’altra, deriva comunque dal patrimonio del de cuius (Cass. 3418/2007).» (App. Palermo 17/2025)

Errori frequenti

  • Ritenere che il legatario debba fornire prova del diritto di proprietà ulteriore rispetto al titolo testamentario. L’azione per la consegna del bene ha natura personale, e la disposizione testamentaria costituisce prova sufficiente del titolo di acquisto.
  • Escludere dal legato di fondo le costruzioni realizzate dopo la redazione del testamento. Sono comprese nel legato anche le costruzioni successive, salva l’applicabilità della disciplina sulla revoca implicita.
  • Considerare dovuti al legatario tutti gli acquisti successivi del testatore genericamente collegabili al fondo legato. Sono dovuti solo gli acquisti contigui che costituiscano un’unità economica con il fondo originario.

Cosa fare

Va verificato lo stato della cosa legata al momento della morte del testatore, comprensivo di pertinenze e, per i fondi, delle costruzioni realizzate anche successivamente alla redazione del testamento.

Va accertata l’effettiva contiguità e unità economica tra il fondo originariamente legato e gli eventuali acquisti posteriori, prima di ritenerli compresi nel legato.

Va impostata correttamente l’azione del legatario per la consegna del bene come azione personale, salvo il diverso caso in cui il testatore abbia fissato un termine scaduto per la prestazione.

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